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Art. 2 - oggetto sociale la societa' ha per oggetto lo svolgimento dell'attivita' di formazione, educazione stradale e addestramento dei conducenti di veicoli a motore; essa puo' svolgere, oltre all'attivita' di insegnamento alla guida, cosi' come previsto dall'art. 335 del regolamento di esecuzione del codice della strada, anche tutte quelle pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneita' alla guida e per il rilascio delle patenti, comprese le relative certificazioni, nonche' tutte le altre pratiche relative alle patenti di guida come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 della legge 08. 08. 1991, n. 264 e dall'art. 3 della legge 04. 01. 1994, n. 11, e da ogni altra norma vigente. L'attivita' didattica, l'insegnamento teorico ed esercitazioni di guida della scuola e' da svolgersi nell'ambito del comune per il quale l'autorizzazione e' stata richiesta e rilasciata. Le esercitazioni di guida si possono svolgere, cosi' come previsto dal codice della strada sia su strade urbane che extraurbane, senza alcuna limitazione territoriale, a condizione che i titolari o il personale delle autoscuole non prelevino allievi dai comuni limitrofi. La societa' potra' svolgere corsi di aggiornamento, autorizzati dal dipartimento per i trasporti terrestri, al fine di consentire il riacquisto dei punti della patente, ai sensi dell'art. 126 bis, d. Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni. La societa' potra' assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre societa', imprese, consorzi, societa' consortili o associazioni temporanee di imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la societa' puo' compiere ogni e qualsiasi operazione commerciale, finanziaria - nel rispetto della normativa in materia bancaria ed in via assolutamente non prevalente - mobiliare ed immobiliare ritenuta utile o opportuna dall'organo amministrativo; essa potra', inoltre, prestare garanzie sia personali che reali, anche in favore di terzi. La societa' potra' all'occorrenza avvalersi delle leggi agevolative e creditizie del settore. La societa' puo' ricevere finanziamenti dai soci anche senza corresponsione di interessi, con obbligo di rimborso, osservati i limiti e le condizioni stabiliti dal decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, dalla correlata delibera del comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 3 marzo 1994 pubblicata nella gazzetta ufficiale 11 marzo 1994 n. 58, dalle istruzioni della banca d'italia pubblicate sulla gazzetta ufficiale 12 agosto 1994 n. 289, da eventuali ulteriori istruzioni emanate dalla banca d'italia e dagli altri organi competenti nonche' da eventuali successive leggi e regolamenti in materia.
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