Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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(scopo mutualistico) la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata. Lo scopo che i soci intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attivita', occasioni di lavoro, continuita' di occupazione lavorativa ed offrire servizi alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, offrendo servizi ai terzi in genere nei campi di cui a dirsi, in riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci stessi, che prevalentemente operano come autisti ed operai in genere. (oggetto sociale) considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come innanzi definita, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' avanti determinati, la cooperativa ha come oggetto: - trasporto conto terzi di merci su strada a mezzo veicoli propri e di terzi, noleggiati o presi in locazione, ovvero comunque disponibili per la societa', anche con veicoli in disponibilita' delle imprese socie; - la gestione indiretta, ovvero sub-trasporto, di cose e persone sia in territorio nazionale che comunitario ed estero; - trasporti ferroviari; - trasporti marittimi; trasporti costieri; trasporti per vie d'acqua interne; trasporti aerei di linea e non di linea; - movimento merci relativo a trasporti terrestri, marittimi, aerei; - magazzini di custodia e deposito; magazzini frigoriferi per conto terzi; -tutte le attivita' connesse ai trasporti terrestri, per via d'acqua e aerei; - attivita' di spedizioniere e di agenzia di operazioni doganali; intermediazione dei trasporti; - attivita' di facchinaggio, traslochi, deposito colli e bagagli, presa e consegna, recapito in loco, nonche' tutte le operazioni ausiliarie necessarie all impresa, quali imballo merci, magazzinaggio, cernita e riordino delle merce, stoccaggio, anche presso clienti del settore industriale, commerciale e dei servizi, nonche' pulizie, guardianeria ed attivita' tutte accessorie alle precedenti. La societa' cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine a quelle sopra elencate, necessaria o utile alla realizzazione degli scopi sociali, fatta eccezione della raccolta, anche temporanea di risparmio, giusta la legge n. 1/91 e delle attivita' contemplate dalle leggi n. 197 del 5 luglio 1991, n. 385 dell'1 settembre 1993 e del d. Lgs. N. 435 del 21 novembre 1997, nonche' tutte le altre attivita' che siano riservate dalla legge a particolari tipi sociali. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge per le societa' cooperative a mutualita' prevalente ex art. 2514 lettera b) e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. La cooperativa, ricorrendone i presupposti legali, potra' chiedere tutte le agevolazioni finanziarie, contributive, fiscali ed economiche previste dalle leggi dello stato, regionali, dalle normative europee. La cooperativa puo' operare anche con terzi.
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