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Art. 3 - scopo la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita', senza fini di speculazione privata. Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa potra' svolgere la propria attivita' avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci. La cooperativa, nello svolgimento della propria attivita', si avvarra', prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del codice civile. Al fine del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata od autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana (ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale). Art 4 - oggetto considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: - servizi di cernita, imballaggio, di collaudo, confezionamento, taglio ed accoppiamento di prodotti estrusi di metalli o leghe nonche' di materiali vari e diversi, presso locali propri o presso gli stabilimenti produttivi di terzi; - servizi di movimentazione di merci, carico, scarico e deposito di merci; gestione di magazzini merci e scorte aziendali; - servizi di manutenzione di impianti e macchinari; - servizi di giardinaggio in genere, con relativa assunzione di appalti, sia da imprese pubbliche e private, sia da enti pubblici in genere; - servizi di facchinaggio ed attivita' preliminari e complementari, quali insacco, pesatura, legatura, accatastamento, disaccatastamento, pressatura ed imballaggio; trasporto per conto terzi; - servizi di pulizia, sanificazione e smaltimento rifiuti. La societa' potra' svolgere la propria attivita' anche con terzi, ai sensi dell'articolo 2521, secondo comma, c. C. Su delibera dell'organo amministrativo, la societa' cooperativa potra' aderire alle associazioni nazionali di categoria e alle relative associazioni regionali e provinciali nella cui circoscrizione ha la propria sede sociale, e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa e affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale e industriale necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonche' a titolo esemplificativo potra': a) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma escluso lo scopo di collocamento in societa' ed altri enti economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non, soprattutto ove cio' si reputera' conveniente e in accordo con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalita' statutarie; b) promuovere lo spirito di previdenza e risparmio dei soci, istituendo una sezione di attivita' disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma; c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la societa' cooperativa aderisce, nonche' a favore di terzi nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti; d) partecipare a gare di appalto e trattative pubbliche e private e intrattenere con lo stato e gli altri enti pubblici qualunque tipo di rapporto che possa permettere lo sviluppo della societa'.
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