art. 4 la societa' ha per oggetto l'esercizio esclusivo delle attivita' previste all'art. 2135 del codice civile cosi' come modificato dal d. L 18. 05. 2001 n. 228 e delle leggi speciali, in particolare a puro titolo esemplificativo: la gestione a qualsiasi titolo di terreni ed aziende agricole proprie o di terzi l'allevamento del bestiame, la selvicoltura, l'esecuzione di opere di bonifica e di miglioramento in aziende agricole, la prestazione di servizi e/o fornitura di beni in campo agricolo compreso l'autotrasporto di prodotti di scorte e bestiame ed in genere ogni e qualsiasi attivita' connessa rientrante fra quelle tipiche dell'imprenditore agricolo, utilizzando prevalentemente strutture o risorse impiegate normalmente nella propria azienda, nonche' la produzione di energia da fonti rinnovabili di qualsiasi tipo. La societa' potra' altresi' svolgere l'attivita' di agriturismo, ivi compresa l'attivita' di ricezione e di ospitalita' e l'attivita' faunistica-venatoria, nonche' la conduzione e la gestione di riserve di caccia in genere. Essa puo', inoltre, assumere partecipazioni in consorzi, associazioni e cooperative che svolgono attivita' funzionali agli scopo della societa'. Potra' inoltre fare tutto quanto necessario ed utile e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto medesimo, come ad esempio la promozione, lo sviluppo, la sperimentazione tecnico-scientifica e l'innovazione tecnologica in campo agricolo e ambientale, anche in collaborazione con universita' ed altri enti pubblici e privati, con particolare attenzione ai campi di ricerca utili a sostenere il sistema economico-agricolo del territorio, attivita' di orientamento in agricoltura e/o altre iniziative di formazione e di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.