Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa' ha per oggetto l'esercizio in via prevalente delle seguenti attivita': a) l'attivita' agricola ed in particolare la coltivazione del terreno, la silvicoltura e l'allevamento del bestiame. Le suddette attivita' potranno essere svolte direttamente dalla societa' con personale dipendente oppure avvalendosi di manodopera esterna; b) ogni altra attivita' connessa con le precedenti, ovvero tutte quelle attivita' che sono dirette alla trasformazione, alla lavorazione ed allo sfruttamento dei prodotti agricoli; c) l'acquacoltura e le attivita' connesse di prelievo sia in acque dolci che salmastre; d) la elicoltura, la apicoltura, l'attivita' vivaistica, l'attivita' di progettazione e manutenzione di parchi e giardini; e) la compravendita, la ristrutturazione, la locazione e la gestione in genere di beni immobili a destinazione civile, industriale e commerciale, nonche' di terreni e complessi immobiliari agricoli. La societa' potra' anche, in via non prevalente: assumere partecipazioni per la gestione ed il godimento in altre societa' italiane o estere non professionalmente ne' nei confronti del pubblico, bensi' occasionalmente e per conto proprio con espressa esclusione delle attivita' di intermediazione mobiliare elencate all'articolo 1 della legge 2 gennaio 1991 n. 1; concedere finanziamenti occasionalmente ed esclusivamente nell'ambito del proprio gruppo e non professionalmente ne' nei confronti del pubblico. In via strumentale ed al solo ed esclusivo fine di conseguire lo scopo sopra indicato, la societa' potra' compiere tutte quelle operazioni industriali, finanziarie e commerciali, mobiliari ed immobiliari che la legge consenta, nonche' acquistare e cedere interessenze o partecipazioni in altre imprese, societarie e non, fatti salvi i limiti di legge. La societa' potra' prestare, altresi', fidejussioni ed avalli, pegni ed ipoteche a garanzia anche di obbligazioni di terzi, ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso espressamente escluso l'esercizio, sia per conto proprio che per conto di terzi, delle attivita' disciplinate dalla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e dal decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385.
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