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Art. 3 (scopo mutualistico) la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo la somministrazione ai soci di energia a condizioni vantaggiose nonche' l'assistenza dei soci in tutti i campi del rifornimento di energia. La cooperativa puo' operare anche con terzi. Art. 4 (oggetto sociale) considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: a) la produzione, l'acquisto, la vendita, l'uso, il trasporto, lo scambio e la distribuzione di energia elettrica. B) la produzione, l'uso, la distribuzione e la vendita di energia termica. C) la costruzione e la manutenzione di centrali di produzione, di conduttori principali e secondari per l'energia elettrica e termica, cabine di trasformazione e di altri impianti e macchinari necessari. La cooperativa puo' anche assumere la costruzione, la gestione e la manutenzione di infrastrutture pubbliche e private ed eseguire lavori di montaggi per terzi. D) la vendita di materiale elettrico, di attrezzi e macchinari elettrici ai soci ed a terzi. E) la rappresentanza dei soci della cooperativa nel campo di rifornimento di energia nonche' la promozione di iniziative atte a migliorare le condizioni economiche e sociali dei soci. La cooperativa assicura che le diverse aree d'attivita' sviluppate internamente alla stessa, siano nettamente divise l'una dall'altra e che tutti i costi e i ricavi vengono attribuiti in modo distinto, cosi' da garantire la necessaria trasparenza e separazione delle attivita' svolte in ogni settore. In merito a quanto previsto dalle disposizioni da applicarsi espressamente per la societa', la stessa persegue la finalita' primaria di favorire lo sviluppo della concorrenza nel settore dell'energia elettrica, di garantire la neutralita' della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico, di impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili nonche' di impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere (art. 3 del testo integrato delle disposizioni in merito agli obblighi di separazione funzionale dell'autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico). La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese nonche' aderire ad associazioni. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.
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