Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa' ha per oggetto esclusivo le attivita' agricole comprese nell'ambito del vigente articolo 2135 del codice civile e precisamente l'allevamento di animali, la coltivazioni del terreno e la silvicoltura, le attivita' dirette alla produzione di vegetali e quelle connesse, intendendosi come tali ogni attivita' diretta alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge. Nell'ambito dell'oggetto sociale la societa' potra' compiere qualsiasi atto occorrente per il suo funzionamento ed in particolare potra' porre in essere ogni operazione immobiliare, mobiliare, locativa che sara' reputata utile o necessaria dall'organo di amministrazione e/o dall'assemblea dei soci, salvo i limiti di cui alla legge n. 1 del 1991. Per raggiungere il proprio oggetto sociale la societa' potra' ricevere e/o richiedere finanziamenti e fondi dai propri soci nel rispetto delle disposizioni di legge di tempo in tempo vigente. I predetti finanziamenti potranno essere sia fruttiferi che infruttiferi d'interessi. La societa' potra', infine, partecipare ad altre societa' o ditte aventi scopo analogo o affine al proprio, nonche' assumere interessenze e partecipazioni in altri enti, ditte e/o societa' similari. La societa' potra' accedere a tutte le agevolazioni contributive, fiscali e finanziarie previste dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria per le attivita' economiche ricadenti nei territori d'appartenenza della medesima societa', con particolare riferimento alle norme relative all'ambito territoriale di cui all'articolo uno, comma uno, lettera a) del d. L. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' a quelle inerenti le agevolazioni, nazionali e regionali, in favore dell'imprenditorialita' giovanile e, tra queste, in particolare, il d. L. 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modifiche ed integrazioni, e legge regionale della campania n. 28 del 31 agosto 1993 e successive modifiche ed integrazioni.
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