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Lo scopo della cooperativa e' il perseguimento, in relazione al rapporto instaurato con i soci cooperatori, della valorizzazione del lavoro dei soci lavoratori medesimi con la finalita' di garanzie nella continuita' di occupazione lavorativa, nell'offerta delle migliori condizioni economiche, sociali e professionali e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 142/2001. La cooperativa potra' svolgere la propria attivita' avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla l. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. La tutela dei soci che partecipano agli scambi mutualistici, viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Tali principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa puo' operare anche con terzi. La cooperativa si propone altresi' di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo aderendo alla confederazione delle cooperative italiane per il tramite dell'unione interprovinciale di como e varese -confcooperative insubria. La cooperativa, nel perseguire lo scopo di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell' azienda cui intendono prestare la propria attivita' lavorativa, le migliori occasioni di lavoro e continuita' di occupazione, si propone: a) di svolgere l'attivita' di trasporto e facchinaggio in generale e tutti i lavori contemplati nel d. P. R. 30. 04. 1970 n. 602; b) di assumere lavori di trasloco e tutte le altre operazioni annesse; c) di assumere lavori di manutenzione generale ordinaria e straordinaria; opere di giardinaggio, pulizia ed imbiancatura di stabili privati e pubblici; d) di assumere ovunque, anche all'estero, lavori di gestione della logistica di enti terzi committenti; e) di assumere ovunque, anche all'estero, lavori di trasporto, per conto proprio e/o di terzi, nonche' di facchinaggio od altro per enti pubblici, statali, parastatali, locali e per privati sia direttamente che tramite organismi consortili; f) concorrere, per conseguire tali scopi, ad aste pubbliche o private ed a licitazioni private o altro; g) esercitare attivita' di spedizioniere. Per la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potra' acquistare, costruire, trasformare, ristrutturare, permutare e vendere, prendere o concedere in affitto o in comodato beni immobiliari, mobiliari e impianti necessari per lo svolgimento delle attivita' sociali, ivi compresa la propria sede. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria (con esclusione di ogni attivita' finanziaria riservata di cui alla legge n. 197 del 5 luglio 1991 ed ai d. Lgs. N. 385 dell'1 settembre 1993 e 58/1998) necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonche', fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale; b) costituire ed essere socia di societa' per azioni e a responsabilita' limitata, anche cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa, nonche' stipulare contratti al fine di partecipare a gruppi cooperativi paritetici di cui all'art. 2545-septies del c. C. ; c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; e) promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; e' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma; f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; g) emettere ogni altro strumento finanziario partecipativo e non partecipativo secondo la disciplina prevista nel presente statuto. Tutte le attivita' devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attivita' di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia, nonche' nel rispetto della normativa in tema di attivita' riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali.
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