Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Art. 4) la societa' ha per oggetto l'esercizio, non nei confronti del pubblico, delle seguenti attivita': a) assunzione di partecipazioni e cioe' acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese, societa' od enti sia in italia sia all'estero; tale attivita' puo' consistere in interventi volti alla riorganizzazione aziendale o allo sviluppo produttivo o al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle imprese partecipate anche tramite il reperimento del capitale di rischio; b) concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese partecipate ai sensi e nei modi consentiti dalla vigente normativa; c) compravendita, possesso, gestione e collocamento di titoli pubblici o privati, azioni o quote, diritti reali e/o opzioni in genere sugli stessi, sia in italia che all'estero; d) attivita' di consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonche' di consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese. In via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e comunque in via non prevalente, la societa' puo' inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale. L'attivita' di rilascio di garanzie potra' essere esercitata, in via residuale, a favore di terzi, nell'interesse delle societa' partecipate ed in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale. In ogni caso, alla societa' e' espressamente inibita la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (e successive modificazioni), l'attivita' fiduciaria, le attivita' di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (e successive modificazioni), l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (e successive modificazioni), le attivita' di intermediazione finanziaria il cui esercizio e' riservato ai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, l'attivita' di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (e successive modificazioni) ed ogni qualsiasi altra attivita' riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi professionali o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni.
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