Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Articolo 2 di statuto= 2. 1 la societa' ha per oggetto la prestazione in via esclusiva del servizio di gestione collettiva del risparmio, cosi' come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del d. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive integrazioni e modificazioni (di seguito, il "testo unico della finanza"), attraverso esclusivamente l'istituzione, la gestione del patrimonio e dei rischi, l'amministrazione e la commercializzazione di fia (fondi di investimento alternativi) riservati. Nell'ambito di tale attivita', la societa' amministra i rapporti con i partecipanti a ciascun fia, gestisce il patrimonio ed i rischi di ciascun fia di propria istituzione, provvede, nell'interesse dei partecipanti, agli investimenti, alle alienazioni e alle negoziazioni, all'esercizio dei diritti inerenti ai titoli e di ogni altro diritto compreso nei fondi comuni da essa gestiti; provvede alla distribuzione dei proventi e ad ogni altra attivita' di gestione, nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili, dai documenti costitutivi di ciascun fia e dalle competenti autorita'. Ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, la societa' puo' inoltre sottoscrivere quote di fondi di propria o altrui istituzione, nei limiti delle disposizioni di legge applicabili in termini di adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio. 2. 2 la societa' puo', altresi', svolgere tutte le attivita' necessarie, connesse o strumentali, o comunque idonee alla realizzazione delle finalita' previste nel presente statuto o funzionali alla gestione dei beni in cui sono di tempo in tempo investiti i fondi gestiti (ivi, incluse, a titolo esemplificativo, la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, strategia industriale e questioni collegate, e la consulenza ed i servizi in materia di fusioni e acquisizione di imprese), consentite dalla normativa vigente e che non siano soggette a riserva di legge. 2. 3 la societa' potra', inoltre, nell'ambito del conseguimento dell'oggetto sociale, acquistare, vendere, permutare e gestire, per proprio conto e nel proprio interesse, senza carattere di professionalita' e ferme le riserve di legge, titoli pubblici, obbligazioni ed altri strumenti finanziari. 2. 4 la societa' puo', infine, ricevere incarichi di delega di gestione di fia appartenenti alla categoria di cui al paragrafo 2. 1, di altrui istituzione e compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito o operazione di locazione finanziaria passiva, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali e patti di riservato dominio, anche a titolo gratuito, nell'interesse proprio o di societa' partecipate, il tutto nei limiti consentiti dalla normativa vigente e fatte salve le riserve di legge.
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