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(scopo mutualistico) la cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini nei modi indicati all'art. 1, lett. A) della legge 381/91. La cooperativa si prefigge lo scopo sociale di offrire alle famiglie un supporto educativo e di cura ai figli, accompagnandole nel loro ruolo educativo; favorire il processo di crescita globale del bambino, offrire ai coniugi la possibilita' di continuare l'attivita' professionale valorizzando la maternita' e paternita', offrire alle famiglie la possibilita' che i figli trovino un luogo idoneo alla loro crescita favorendo l'integrazione sociale dell'intero nucleo. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa puo' operare anche con terzi. A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali. - (oggetto sociale) considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente statuto, la cooperativa ha come oggetto sociale quelli di offrire servizi di assistenza socio-sanitaria integrata ed educazione sanitaria. A titolo esemplificativo e non limitativo puo': - attivare e gestire servizi educativi e di cura per i minori consistenti nella gestione di asili nido, spazi per le famiglie, centri infanzia, centri ricreativi di socializzazione ed ogni altro servizio a favore dell'infanzia, dei minori e delle famiglie, anche in collaborazione con enti pubblici e in collegamento con le realta' operanti nel territori - promuovere e gestire, anche in collaborazione con istituti scolastici di altro ordine o enti pubblici, attivita' integrative e ricreative per rispondere ai bisogni globali del bambino e del minore attraverso attivita' ludiche, espressive, psicomotorie, socializzanti, in un contesto educativo - promuovere e/o collaborare con enti per la realizzazione di seminari di formazione su tematiche psicopedagogiche connesse all'eta' evolutiva la gestione dei servizi di cui al presente articolo potra' avvenire in forma diretta e/o in appalto o convenzione con enti pubblici o privati in genere. Agli effetti fissati, la cooperativa e' onlus di diritto, in conformita' a quanto previsto dal d. Lgs. 4. 12. 1997 n. 460. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi, collegi o elenchi. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.
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