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1. La cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attivita' di gestione di servizi socio sanitari ed educativi di cui alla legge 381/1991 art. 1 comma 1 lett. A) e successive norme modificative. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunita', dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo, grazie all'apporto dei soci, l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. La cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale, si adegua agli orientamenti del codice della qualita' cooperativa, dei comportamenti imprenditoriali e della vita associativa di federsolidarieta' - confcooperative e/o sue successive modificazioni o integrazioni. La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali. Al fine della qualificazione di societa' cooperativa a mutualita' prevalente, ai sensi dell'art. 2512 c. C. , la societa': a) non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) non potra' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) non potra' distribuire riserve fra i soci cooperatori; d) dovra' devolvere, in caso di scioglimento, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c. C. Nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c. C. Ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 12 e 17 del d. Lgs. 24. 03. 2006 n. 155 "disciplina dell'impresa sociale a norma della legge 13. 06. 2008 n. 118" la cooperativa, al fine di informare e consultare i lavoratori ed i destinatari delle attivita', dara' comunicazione delle delibere degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualita' dei beni e dei servizi prodotti o scambiati. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al comma precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, all'organo amministrativo della societa'. L'organo amministrativo potra' indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attivita'. La cooperativa puo' operare anche con terzi. 1. Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 dello statuto, la cooperativa ha come oggetto: - la gestione di servizi sociali ed assistenziali, scolastici di base e di formazione professionale, sanitari di base e ad elevata integrazione socio-sanitaria destinati a persone, adulti e minori, in stato di bisogno. In particolare e solo a titolo indicativo la cooperativa persegue il proprio scopo sociale attraverso l'organizzazione e la gestione di: a) iniziative educative che favoriscono la socializzazione e l'inserimento dei minori; b) attivita' ricreative, di babysitteraggio, di gioco, di animazione e di conduzione di laboratori espressivo-creativi, punti estivi; c) servizi specificatamente dedicati all'infanzia, asili nido, attivita' di pre e post scuola e strutture di accoglienza per minori in stato di difficolta'; d) attivita' di educazione sanitaria; e) attivita' ricreative e culturali, di consulenza, di animazione e di riabilitazione; f) qualunque altra attivita' connessa ed affine con le precedenti. In via strumentale e complementare al raggiungimento delle finalita' sociali la cooperativa potra': - promuovere attivita' di sensibilizzazione ed animazione alla cultura della solidarieta' e della pace, in particolare offrire servizi di consulenza e formazione sui temi della diversita', emarginazione, convivenza e accoglienza, attraverso corsi, dibattiti, conferenze, ricerche e studi, articoli informativi, proiezioni video, musica e teatro; - realizzare processi di formazione continua di carattere sociale e tecnico, al fine di dotare gli operatori delle necessarie competenze per svolgere il proprio ruolo sociale e professionale; - la progettazione e la gestione di percorsi formativi; - l'attivita' di tutorship a favore di progetti imprenditoriali di settore; - interventi di consulenza psicologica e pedagogica, gruppi di preparazione al parto e alla maternita', gruppi di sostegno; - realizzare e curare l'edizione di scritti aventi rapporto con l'attivita' propria al fine di promozione, realizzazione affrancamento e valorizzazione della stessa con iniziative culturali, sociali e politiche, assumendo in tal caso la veste di editore. 2. Nello svolgimento della propria attivita' la societa' potra': - collaborare con altri soggetti, pubblici e privati, imprese e associazioni, operare stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi soggetti sia privati che pubblici; - emettere strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. 3. Nel rispetto di tutti i limiti e divieti di cui alla vigente normativa di legge, con particolare riferimento ai d. Lgs. 385/93 e n. 58/98, modifiche ed integrazioni, in modo non prevalente ed allo scopo di perseguire la realizzazione dell'oggetto sociale, la societa' potra': - compiere tutte le attivita' nonche' gli atti ed operazioni, contrattuali e non, di natura immobiliare o mobiliare, commerciale o finanziaria, necessarie e/o utili; - concedere garanzie personali o reali, anche allo scopo di facilitare l'ottenimento del credito ai soci ed agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; - assumere partecipazioni in altre societa', imprese o consorzi, aventi scopi analoghi o connessi ai propri nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 2361 del codice civile; - aderire ad un gruppo cooperativo paritetico, ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile; - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. 4. La cooperativa si propone altresi' di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale principale: il tutto a norma dell'articolo 12 della legge n. 127/71 e successive modificazioni, con l'espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. In particolare, in conformita' alla delibera c. I. C. R. Del 3 marzo 1994 ed in relazione all'articolo 11 del d. Lgs. Primo settembre 1993, n. 385, ed alle altre norme in materia, ai soci iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni potra' essere richiesta la concessione di finanziamenti alla cooperativa, con obbligo di rimborso a carico di essa, secondo le modalita' ed i termini previsti nell'apposito regolamento interno, approvato dalla assemblea ordinaria della societa', che avra' valore di proposta contrattuale. In nessun caso potra' essere corrisposto un tasso d'interesse superiore alla misura prevista dalla normativa vigente relativa alla conservazione dei requisiti della mutualita'.
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