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Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire,senza finalita' speculativa, e' quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata, e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma che consente la legislazione italiana. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall'assemblea ai sensi dell' art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalla associazione di rappresentanza, nell'ambito delle leggi vigenti in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni la cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza fini di speculazione privata. La cooperativa si propone, altresi', di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Percio' stesso la cooperativa aderira' ad una o piu' organizzazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, nonche' ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. Le adesioni agli organismi ed enti saranno deliberate dal consiglio di amministrazione. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parita' di trattamento tra i soci cooperatori. La societa', con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, valendosi principalmente dell'attivita' dei soci cooperatori, ha per oggetto: 1) l'attivita' di costruzioni e riparazioni navali e meccaniche; 2) l'esecuzione di lavori di carpenteria metallica di qualsiasi genere nonche' di tubisteria; 3) il montaggio, la riparazione e la manutenzione di stabilimenti, di impianti tecnologici ed attrezzature industriali; 4) la costruzione, l'installazione e la manutenzione di impianti tecnologici e lavori speciali per uso industriali. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia,indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi. Per il conseguimento di tutti gli scopi sopra detti, la cooperativa potra' usufruire di contributi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere, statali, regionali, comunitarie e di ogni altro ente. Puo' inoltre, stipulare convenzioni con enti locali, pubblici, morali e privati. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.
Parole chiaveSecondo la classificazione ATECO, il codice 30.11.02 indica: Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi).