Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa', con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto: a) l'attivita' "gestione delle strutture turistiche/alberghiere di cui alla legge 217/83, ora sostituita dalla legge n. 135/2001", b) edilizia in genere, comprese la acquisizione di aree e/o terreni, la costruzione di edifici fabbricati e l'ammodernamento di costruzioni, edifici ed impianti gia' esistenti, la realizzazione di alloggi; il tutto anche con la gestione completa dei propri condomini, l'utilizzo di fonti di energia alternativa e con l'ottimizzazione della gestione delle acque, e compresa la assegnazione in proprieta' di fabbricati o loro porzioni e/o aree fabbricabili e non; c) la promozione, la commercializzazione, la valorizzazione e la tutela dei servizi, dei prodotti, delle tecnologie, delle tecnologie della comunicazione, e degli aspetti ambientali e naturalistici delle aree regionali italiane ed europee e nel quadro della societa' dell'informazione, con particolare riferimento alle risorse agricole, territoriali ed alimentari sviluppate biologicamente. D) la predisposizione di progetti locali per lo sviluppo territoriale, anche a livello virtuale, in campo imprenditoriale, sociale, sportivo, turistico, ricreativo, urbanistico, culturale, formativo, naturalistico ed ecologico; e) l'organizzazione e la partecipazione a mostre, esposizioni anche internazionali, fiere, congressi, seminari, manifestazioni, giornate di studio, cyber - eventi, cyber - manifestazioni, aventi ad oggetto i temi sopra citati; f) l'effettuazione di campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica su specifici progetti locali di sviluppo territoriale, naturalistico, ambientale, virtuale; g) l'organizzazione di corsi di aggiornamento, di formazione e riqualificazione rivolti a persone fisiche, imprese, enti pubblici e privati su tematiche inerenti l'oggetto sociale. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo od all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La societa' cooperativa potra' svolgere - non in via prevalente ma strumentale all'attuazione dell'oggetto sociale - qualunque altra attivita' connessa od affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria (non nei confronti del pubblico) necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi. Essa potra' assumere appalti pubblici e privati e potra' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. H) la cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. I) la cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile. Art. 5 - prevalenza della mutualita' la cooperativa si prefigge di svolgere la propria attivita' in prevalenza nell'ambito della mutualita'. Pertanto: a. E' fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b. E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c. E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d. In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
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