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L'attivita' che costituisce l'oggetto sociale consiste in: l'acquisto di terreni e di immobili, la costruzione in proprio, per conto di terzi e in appalto di immobili da adibire ad ogni uso, la locazione, la gestione e la vendita degli stessi, la predisposizione delle relative divisioni immobiliari e condominiali, dei progetti e lottizzazioni, nonche' ogni altra operazione inerente e conseguente. La societa', in via non prevalente, e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale potra' effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari, concedere fidejussioni, avvalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, nonche' assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato sia direttamente, sia indirettamente partecipazioni in altre societa', nei limiti di cui all'articolo 2361 del c. C. La societa' nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al d. L. 3 maggio 1991 n. 413, convertito con l. 5 luglio 1991, n. 197 in modo non prevalente e del tutto accessorio e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale potra' compiere operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, contrarre mutui e finanziamenti anche ipotecari, prestare garanzie reali e personali anche a favore di terzi. La societa' stessa, senza che cio' possa incidere anche marginalmente sull'identita', dell'oggetto sociale e comunque, con il carattere di stabile investimento e non di collocamento in ottemperanza alle norme della legge 2 gennaio 1991, n. 1, potra' assumere sia direttamente che indirettamente partecipazioni in altre societa', enti od imprese o consorzi di imprese aventi oggetto analogo, connesso o complementare al proprio. Sono comunque escluse le attivita' riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle societa' di intermediazione mobiliare di cui al d. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attivita' professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attivita' che per legge sono riservate a soggetti muniti di requisiti non posseduti dalla societa'.
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