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La societa' ha per oggetto l'esercizio, in italia e all'estero, delle seguenti assicurazioni, in tutte le loro forme, cosi' come previsto dal decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (il "codice delle assicurazioni private"): a) i - le assicurazioni sulla durata della vita umana; ii - le assicurazioni di nuzialita', le assicurazioni di natalita'; iii - le assicurazioni di cui ai punti i e ii le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento; iv - l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidita' grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevita'; v - le operazioni di capitalizzazione; vi - le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attivita' lavorativa; b) le assicurazioni e prestazioni previste, in via complementare, dall'articolo 2, comma 2, del codice delle assicurazioni private; c) le assicurazioni rientranti nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati all'articolo 2, comma 3, del codice delle assicurazioni private. La societa' puo' esercitare, inoltre, la riassicurazione relativa alle predette attivita' nonche' le operazioni connesse alla medesima, inclusi l'esercizio e la gestione di forme pensionistiche complementari, anche a mezzo della costituzione e gestione di fondi pensione aperti, ai sensi delle vigenti normative. Essa potra' compiere, nei limiti stabiliti dalla normativa pro tempore vigente, tutte le operazioni, commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie e utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la concessione di fideiussioni e garanzie in genere, anche reali, a favore di terzi, nell'interesse di societa' controllate. Nel rispetto delle disposizioni di legge, essa potra' assumere sia direttamente che indirettamente partecipazioni e interessenze in societa' operanti in tutti i settori del comparto assicurativo previsti dall'art. 2, primo e terzo comma, del codice delle assicurazioni private nonche' in altre societa' o imprese che possono esercitare anche attivita' diverse da quelle consentite alle stesse imprese assicurative o avere carattere di strumentalita' o essere connesse con l'attivita' assicurativa. La societa', nella sua qualita' di capogruppo del gruppo assicurativo banco bpm vita, adotta nei confronti delle societa' di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del codice delle assicurazioni private i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ivass nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo.
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