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- art. 3) oggetto - la societa' opera nel campo dello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto contenuto tecnologico, ed ha per oggetto prevalente le seguenti attivita': - ricerca e sviluppo, anche in partnership con altre imprese, istituzioni pubbliche ed universita', di tecnologie innovative ad alto valore aggiunto nel campo della macinazione e classificazione di materiali inerti duri secchi ad alto risparmio energetico. A titolo esemplificativo e non limitativo, di impianti per la frantumazione di materiali quali i feldspati, la silice, vetro urbano e industriale, risulta di attivita' della lavorazione dei marmi e graniti; tutti quei materiali inerti duri. - progettazione, costruzione e commercializzazione di tecnologie innovative e di relativi componenti, moduli e sistemi, ad alto valore aggiunto nel campo degli impianti di macinazione di inerti avente come presupposto un alto grado di comminuzione e un elevato risparmio energetico per unita' di materiale frantumato. - realizzazione di tali macchinari con materiali e tecnologie all'avanguardia che permetta loro un intervallo di manutenzione ordinaria e straordinaria molto lunga ottenendo costi di gestione, per unita' prodotte, molto bassi. La societa' potra', inoltre, in via non prevalente, ma in funzione strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale come sopra esposto, compiere le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre (con espressa esclusione di ogni operazione svolta "da e nei confronti del pubblico") potra' porre in essere anche le operazioni finanziarie e mobiliari che il proprio organo amministrativo reputasse opportune o necessarie al fine di consentire lo svolgimento delle attivita' di cui all'oggetto sociale primario suindicato. Entro i limiti sopra enunciati, e quindi in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale principale, la societa' potra', in particolare: - assumere, direttamente o indirettamente, allo scopo di stabile investimento, ma non come attivita' prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre societa' o imprese aventi oggetto analogo, affine, o connesso al proprio, sempre che, per la misura e per l'oggetto della partecipazione, non risulti, di fatto, modificato l'oggetto sociale sopra esposto; - compiere operazioni di finanziamenti dal lato passivo, con concessione di garanzie su beni di proprieta' sociale. Tutte le indicate attivita' debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, ed in particolare, nel rispetto delle leggi in materia di attivita' di natura finanziaria, nonche' nel rispetto della normativa in tema di attivita' riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. - art. 3bis) requisiti start up innovativa - ai sensi dell'articolo 25 comma 2 lettera h) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 194/l alla gazzetta ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 la societa', al fine di essere considerata come start up innovativa, deve possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: 1) le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 15 (quindici) per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione e' assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa; 2) deve impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'universita' italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attivita' di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; 3) deve risultare titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purche' tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attivita' di impresa. Qualora la start-up innovativa perda uno dei suddetti requisiti prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, e in ogni caso, una volta decorsi cinque anni dalla data di costituzione, cessa l'applicazione della disciplina di favore ad essa riservata, ferma restando l'efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dalla start-up innovativa sino alla scadenza del relativo termine; le clausole relative all'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n, 179, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione gia' sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi gia' emessi, con applicazione della disciplina legislativa vigente per le societa' a responsabilita' limitata. In ogni caso le clausole che, in attuazione del disposto di cui all'articolo 26 commi 2, 3, 5 e 6 del dl 179/2012, prevedano una disciplina in deroga a quella ordinaria in tema di srl, continueranno ad operare nonostante la perdita dei requisiti di start up innovativa, qualora la societa' presenti i requisiti di pmi, cosi' come definiti dall'art 4 del dl investment compact convertito nella legge 33 del 2015, cio' in conformita' a quanto previsto dal dl 50/2017 (cd manovrina) art 59.
Parole chiaveBardelli Engineering Srl è attiva nel settore Altri servizi non finanziari, con focus specifico su Altri servizi non finanziari. Secondo la classificazione ATECO, il codice 72.19.09 indica: Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria.
I nomi alternativi di Bardelli Engineering Srl sono: "BARDELLI ENGINEERING SRL", "BARDELLI ENGINEERING" e "BARDELLI ENGINEERING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA".
In base alla dimensione, Bardelli Engineering Srl è una "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). Il capitale sottoscritto ammonta a 10.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.