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- l'attivita' edilizia e delle costruzioni in generale, sia per conto proprio che per conto di terzi, compreso l'acquisto, la vendita, la locazione, la gestione di immobili e di terreni in genere. In tale oggetto rientra in particolar modo: - l'assunzione in italia ed all'estero di appalti, concorsi, concessioni, confronti concorrenziali, sia di enti pubblici, statali o parastatali, sia di privati, concernenti tutti i lavori di costruzione, di acquisto, vendita, locazione e gestione di fabbricati, locali e terreni nonche' l'esecuzione di opere stradali e l'assunzione di lavori di appalto per conto di terzi e per conto di enti pubblici o privati sia in italia che all'estero; - a seguito di concessione, assunzione di forniture e assunzione di lavori fognanti stradali, autostradali, aeroportuali, ferroviari, marittimi, idraulici, minerari, di bonifica e trasformazione fondiaria, di edilizia civile e industriale, nonche' per gasdotti, oleodotti e servizi pubblici in genere, sia in italia che all'estero (tutti i lavori di impiantistica non sono relativi ad edifici adibiti ad uso civile); - tutte quelle attivita' di cui alla tabella di classificazione per categorie di lavori dell'albo nazionale costruttori di cui al d. M. 770 del 25 febbraio 1982 ed in via esemplificativa: cat. 1) lavori di terra ed eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente - demolizioni e sterri; cat. 2) edifici civili, industriali, monumentali completi di impianti e di opere connesse ed accessorie, opere murarie relative ai complessi per la produzione e distribuzione di energie; cat. 3) lavori di restauro di edifici monumentali, lavori e scavi archeologici; cat. 4) opere speciali in cemento armato; cat. 5) impianti tecnologici e speciali - impianti e lavori per l'edilizia scorporati dall'opera principale - impianti termici di ventilazione e di condizionamento - gestione e manutenzione dei suddetti impianti; impianti igienici, idrosanitari, cucine, lavanderie, del gas e la manutenzione; impianti elettrici,telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili e loro manutenzione; gestione e manutenzione dei suddetti impianti; impianti pneumatici, impianti di sicurezza e loro manutenzione; fornitura ed installazione di manufatti in materiali lapidei, materiali vetrosi, tinteggiatura e verniciatura; fornitura in opera di isolamenti termici, acustici, antincendi; lavori di intonacatura e di impermeabilizzazione; cat. 6) costruzioni e pavimentazioni stradali, rilevati aeroportuali e ferroviari; cat. 8) pavimentazioni con materiali speciali; cat. 10) lavori idraulici, acquedotti, fognature, impianti di irrigazione; lavori di difesa e di sistemazione idraulica; cat. 11) lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico; cat. 12) lavori speciali: a) impianti di sollevamento, di potabilizzazione, di depurazione; b) impianti di trattamento rifiuti. La realizzazione impiantistica per usi civili a servizio di edifici in genere e particolarmente: - impianti termici di ventilazione, di condizionamento e loro manutenzione; - impianti igienici, idrosanitari, cucine, lavanderie, del gase loro manutenzione; - impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e loro manutenzione; la societa' potra' altresi' svolgere l'attivita' di autotrasporto di qualsiasi cosa, su qualsiasi mezzo in conto proprio e di terzi. Potra' gestire depositi per lo stoccaggio di merci provvedendo a tutte le attivita' connesse. Le attivita' di cui sopra potranno essere svolte nel modo piu' ampio senza riserve, limitazioni o eccezioni di sorta, in modo diretto, e/o indiretto mediante sub-appalti, per conto proprio e/o per conto di terzi, in italia e/o all'estero. La societa' non potra' assumere incarichi di mediazione come oggi escluso dall'art. 5 delle legge 3 febbraio 1989 n. 39, come modificata dalla legge 57/'01. La societa' in ogni caso non potra' porre in essere attivita' che contrastino con il disposto della legge 23 novembre 1939 n. 1815, afferente le attivita' professionali intellettuali riservate. ?La societa' al solo fine del conseguimento dell'oggetto e quindi con carattere meramente funzionale e percio' assolutamente non in via prevalente, senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto dei divieti e dei principi portati dalle leggi 2 gennaio 1991 n. 1, 5 luglio 1991 n. 197 e decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 puo': - compiere operazioni mobiliari ed immobiliari. - ricevere o prestare fidejussioni ed avalli, anche cambiari da ed a favore di terzi; - prestare garanzie ipotecarie a favore di istituti di credito fondiario, relativamente ai beni immobili che la societa' intende vendere a terzi; - assumere nei rigorosi limiti di legge interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre societa' o ditte aventi scopi affini o analoghi.
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