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La cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dellinteresse generale della comunita' alla promozione umana e allintegrazione sociale dei cittadini, ai sensi dellarticolo 1 lett. A) della legge 381/91. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', limpegno, lequilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', e in special modo volontari ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo grazie anche allapporto dei soci lavoratori lautogestione responsabile dellimpresa. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dellimpresa che ne e' loggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attivita'. Nella costituzione e nellesecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. (oggetto sociale) considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definito allarticolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto le attivita' di cui allarticolo 1 lett. A) della legge 381/91 ed in via esemplificativa e non esaustiva: -gestione di servizi di assistenza socio sanitaria e sociale, residenziale e non residenziale, per categorie fragili, tra cui: minori, famiglie, indigenti, immigrati, senza fissa dimora, anziani, disabili. -gestione di servizi di assistenza sanitaria relativa ad attivita' svolta da psicologi, tra cui: consulenza al singolo, alla coppia, alla famiglia, sostegno psicologico, psicoterapia. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di beni mobili ed immobili di ogni tipo, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta liscrizione in appositi albi o elenchi. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti infruttiferi limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. In ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
Parole chiaveL'azienda Basiliade Società Cooperativa Sociale appartiene al macrosettore Servizi alle famiglie e si occupa di Istruzione, formazione e servizi educativi. In base alla codifica ATECO, il codice 87.90.00 rappresenta: Altre strutture di assistenza sociale residenziale.
L'azienda Basiliade Società Cooperativa Sociale è nota anche con le denominazioni: "BASILIADE", "SOCIETA BASILIADE", "COOPERATIVA BASILIADE", "SOCIETA COOPERATIVA BASILIADE" e "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BASILIADE".
Basiliade Società Cooperativa Sociale è classificata come "piccola impresa" secondo i parametri UE (tra 10 e 49 dipendenti). La società ha un capitale sociale di 3.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.