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La societa' e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza fini di lucro e di speculazione privata, di cui agli articoli 2512 e seguenti del c. C. -. 2. La societa' e' caratterizzata dai principi di democrazia interna e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci, del voto singolo di cui all art. 2538 c. C. E della libera elettivita' delle cariche sociali. 3. Lo scopo che la societa' intende perseguire e' quello di promuovere l elevamento morale e materiale dei propri soci e la piena solidarieta' tra gli stessi, svolgendo e favorendo la pratica, la diffusione e la promozione dell attivita' sportiva dilettantistica, compresa l attivita' didattica, quale fattore di formazione e di benessere psico-fisico, morale e sociale del cittadino, al servizio del paese e dello sport nazionale, nonche' delle attivita' ricreative, culturali e turistiche collegate all attivita' principale sportiva dilettantistica, finalizzate alla formazione della persona, al miglioramento fisico e psichico dell individuo e della qualita' della vita attraverso un migliore utilizzo del tempo libero, ed alla migliore formazione di una coscienza civica, morale e sportiva. 4. In ragione del tipo di scambio mutualistico la societa' cooperativa ha come scopo principale lo svolgimento dell attivita' prevalentemente in favore dei soci, pur potendo, al fine di agevolare il raggiungimento dello scopo sociale, operare anche con terzi, con l obiettivo di fornire ai propri soci i servizi sportivi e ricreativi di cui all oggetto sociale a condizioni piu' favorevoli e/o standard qualitativi piu' elevati, di quelle reperibili sul mercato. 1. La societa' ha per oggetto principale: a. L educazione sportiva della pallacanestro rivolta a minori e giovani, l organizzazione dell attivita' didattica per l avvio, l aggiornamento e il perfezionamento nelle attivita' sportive promosse dalla cooperativa; b. L esercizio di attivita' sportive nonche' la promozione e l organizzazione di gare, tornei, manifestazioni sportive ed ogni attivita' riguardante la disciplina della pallacanestro, con le finalita' e con l osservanza delle norme e delle direttive della federazione italiana pallacanestro (fip); c. La costituzione di squadre onde consentire la partecipazione delle stesse alle manifestazioni sportive indette dalla federazione italiana pallacanestro e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal coni cui la cooperativa si affiliera', facendo particolare attenzione al settore giovanile ed all avviamento dei minori all attivita' sportiva; d. La pratica e la diffusione di qualsiasi altra disciplina sportiva dilettantistica, sia a carattere agonistico che amatoriale e ricreativo, nei limiti concessi dalla disponibilita' di impianti ed attrezzature sportive, e comunque subordinatamente all attivita' sportiva principale rappresentata dalle attivita' di cui alle lettere precedenti; e. L organizzazione di attivita' motorie, culturali e ricreative, legate allo sport ed aperte a tutti, finalizzate alla promozione dell attivita' sportiva alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell individuo e della qualita' della vita. 2. Per l attuazione dell oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti la societa' potra': a. Organizzare scuole, campus, corsi di avviamento allo sport, centri estivi e corsi di attivita' motorie per il perfezionamento delle attivita' sportive ed in particolare della pallacanestro; b. Costruire, gestire e condurre, a qualsiasi titolo, impianti, palestre e strutture sportive, nonche' gestire le attrezzature sportive e le strutture ricettive e ricreative ad essi afferenti, il cui ingresso sara' prioritariamente riservato ai soci della cooperativa ed ai tesserati della federazione sportiva e/o ente di promozione sportiva cui la stessa si affiliera'; c. Svolgere attivita' ricreativa in favore dei propri soci, allestire e gestire, all interno delle proprie sedi e/o degli impianti sportivi gestiti, bar, attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e ogni altra attivita' culturale, ricreativa e ricettiva necessaria o utile al perseguimento degli scopi sociali, per permettere l aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali, eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci ed ai tesserati; d. Svolgere, in via subordinata all attivita' istituzionale e con finalita' non lucrative ne' speculative ma esclusivamente di autofinanziamento, attivita' di natura commerciale, e qualunque altra attivita' connessa od affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, ritenute utili, necessarie e pertinenti alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attenenti ai medesimi. Pertanto, essa potra', fra l altro e per indicazione meramente esemplificativa: costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti sportivi ivi compresa l acquisizione delle relative aree ricreative, nonche' acquistare immobili o aree da destinare ad attivita' sportive e ricreative; aderire ad organizzazioni, enti ed associazioni di rappresentanza, assumere e concedere in locazione ed in affitto d azienda attivita' commerciali e di somministrazione alimenti e bevande; stipulare accordi, contratti o convenzioni con le amministrazioni sia centrali che periferiche e partecipare a bandi e gare d appalto per l espletamento di incarichi rientranti negli scopi sociali; creare nei limiti del possibile un fondo mutualistico per portare aiuto ai propri associati in caso di malattia, infortunio o altri motivi di bisogno; promuovere e pubblicizzare la sua attivita' e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi. 3. Per la realizzazione degli scopi di cui al presente articolo la societa' potra' accedere e servirsi di tutti i contributi, finanziamenti agevolati, aiuti e provvidenze di qualsiasi specie e natura previsti e disposti di qualsiasi ente, nazionale o sovranazionale, nonche' compiere tutti gli atti e contratti rivolti all approvvigionamento dei mezzi finanziari necessari. Art. 7 - prevalenza della mutualita' la societa' si prefigge di svolgere la propria attivita' in prevalenza nell ambito della mutualita'. E , pertanto, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: a) la corresponsione ad amministratori, organo di controllo e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attivita' svolta, alle responsabilita' assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire specifiche competenze; c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni piu' favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche' alle societa' da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualita'. Art. 8 - affiliazione e riconoscimento ai fini sportivi 1. La societa' richiedera' l affiliazione alla federazione italiana pallacanestro e/o ad un ente di promozione sportiva del quale condivide le finalita' in relazione alle attivita' sportive non agonistiche o amatoriali ed il riconoscimento ai fini sportivi da parte del coni, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia sportiva dilettantistica. 2. La cooperativa accetta esplicitamente ed incondizionatamente, per se e per i suoi soci, tesserati ed atleti aggregati, di conformarsi alle norme, direttive, regolamenti e deliberazioni del c. O. N. I. E del c. I. O. E della federazione italiana pallacanestro e degli enti di promozione sportiva cui potrebbe affiliarsi e si impegna ad accettare, fin da ora, eventuali provvedimenti regolamentari e disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della societa', nonche' le decisioni che le autorita' federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l attivita' sportiva. 3. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali della fip e degli organi sportivi cui la cooperativa si potrebbe affiliare.
Parole chiaveL'area di business di Basket Francavilla 1963 Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica è il macrosettore Informazione e intrattenimento, settore Club sportivi. Il settore di attività (codice ATECO 93.12.00) è: Attività di club sportivi.
Basket Francavilla 1963 Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica è registrata anche con il nome "BASKET FRANCAVILLA 1963 SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA".
La dotazione di capitale sociale è pari a 1.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2025.