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La societa' ha per oggetto esclusivo l'esercizio di tutte le attivita' di consulenza e assistenza nelle materie economiche ed aziendali, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative, nonche' nel diritto d'impresa oggetto della professione di dottore commercialista. Nell'ambito dei predetti ambiti, in particolare, la societa' ha per oggetto le attivita' di: a) amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni e singoli beni; b) redazione di perizie e consulenze tecniche; c) ispezioni e revisioni amministrative; d) verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilita' di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati; e) regolamenti e liquidazioni di avarie; f) sindaco e revisore in societa' ed enti, pubblici o privati; g) revisione e formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta dall'autorita' giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell'accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonche' l'asseverazione della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche; h) valutazioni di azienda; i) consulenza in materia, societaria, contrattuale e fiscale; j) assistenza e rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; k) assistenza e consulenza in materia di diritto delle crisi di impresa, fallimentare e concorsuale in genere, compresa l'attivita' di asseverazione di piani connessi, funzionali o dipendenti da procedure di risanamento o ristrutturazione dei debiti di impresa, societa', enti o privati; l) curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonche' l'incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali; m) di componente di organi di controllo o di sorveglianza, in societa' o enti, nonche' di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l'indipendenza o l'iscrizione in albi professionali; n) ispettore e amministratore giudiziario nei casi previsti dall'articolo 2409 del codice civile; o) predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d'investimento; p) valutazione, in sede di riconoscimento della personalita' giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo; q) compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonche' la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; r) consulenza nella programmazione economica negli enti locali; s) valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici; t) monitoraggio e tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese; u) redazione ed asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilita' delle imprese e degli enti pubblici e privati; v) certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti. La societa' puo' inoltre svolgere le attivita' strumentali, connesse e dipendenti alle attivita' professionali di cui al decreto legislativo n. 139 del 2005. All'esclusivo fine di una migliore realizzazione dell'oggetto sociale, senza che le sotto indicate attivita' possano mai assumere carattere prevalente, la societa' potra' inoltre: - compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la concessione di ipoteche sui beni di sua proprieta' a favore di terzi, nonche' di fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia anche reale ad istituti finanziari, banche od enti, anche per conto terzi, qualora siano funzionali per lo svolgimento dell'attivita' professionale e per il conseguimento dell'oggetto sociale; - assumere interessenze e partecipazioni in altre societa' aventi oggetto sociale connesso od interdipendente al proprio, purche' cio' non determini fattispecie di incompatibilita' con l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile ai sensi dell'art. 4 del d. Lgs. 28/06/2005 n. 139. Sono comunque tassativamente escluse tutte le attivita' di cui agli artt. 106 e 113 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonche' l'attivita' fiduciaria di gestione mediante operazioni sui valori mobiliari, per conto proprio o di terzi ai sensi della legge 23 novembre 1939 n. 1966. Restano altresi' escluse dall'oggetto sociale e precluse alla societa' le attivita' di impresa, nonche' ogni altra attivita' vietata dalla legge nell'ambito della professione dei soci professionisti.
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