Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Oggetto della cooperativa sono le attivita' di seguito indicate da svolgersi valendosi principalmente dell'attivita' dei soci cooperatori: noleggio da rimessa con o senza conducente; servizio pubblico non di linea; noleggio autovetture, anche d'epoca per cerimonie, motoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, autocaravan, bici, aerei, elicotteri; compravendita auto e moto. La cooperativa potra' inoltre esercitare attivita' di soccorso stradale e di gestione di officine e di autorimesse. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, nel rispetto della normativa vigente. La cooperativa, con delibera dell'assemblea dei soci, tra l'altro potra': e) aderire ad associazioni ed enti, locali, nazionali ed internazionali, finalizzati allo sviluppo della cooperazione, dell'artigianato, alla tutela dei prodotti e alla tutela dei marchi; f) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsiasi forma, per facilitare l'ottenimento del credito eventualmente necessario allo svolgimento dell'attivita' sociale o per facilitare l'ottenimento del credito nell'interesse dei soci; g) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati; h) partecipare ai pubblici appalti; i) organizzare corsi di formazione per consentire l'aggiornamento professionale dei soci; j) assistere i soci, per eventuali loro necessita', nello svolgimento di pratiche legali, tributarie, sociali, previdenziali ed assicurative, e in tutti quei rapporti che essi possono avere in relazione all'attivita' sociale da svolgere. La societa', con riguardo alle attivita' contemplate nell'oggetto sociale, non potra' comunque esercitare attivita' di cui all'art. 1, legge 23 novembre 1939 n. 1815, riservate a professionisti protetti, vale a dire attivita' per il cui esercizio e' prescritta l'iscrizione in appositi albi sulla base dei titoli legali di abilitazione. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, infruttiferi di interessi, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Il tutto sia in italia che all'estero, in proprio o per conto di terzi. Tutte le predette attivita' dovranno essere svolte nel rispetto delle norme che le regolano, con espressa esclusione delle attivita' riservate per legge agli iscritti ad ordini o albi professionali. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potra' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.
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