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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di progettare, realizzare, acquistare, gestire costruire case di abitazione e relative pertinenze da assegnare ai soci, in proprieta', in locazione o in godimento, anche con patto di futura assegnazione o riscatto; ed altresi' costruire ed acquistare senza fini di lucro case popolari ed economiche ai sensi dell'attuale legislazione nazionale e regionale da assegnare in proprieta' divisa ai soci. Gli immobili suddetti vengono assegnati ai soci secondo l'ordine di iscrizione nel libro dei soci. La cooperativa potra' operare anche con terzi. Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita dall articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: a) acquisire terreni, sia in proprieta', sia in diritto di superficie, per costruirvi fabbricati residenziali e/o anche soltanto vani accessori aventi diverse destinazioni a servizio dei residenti; b) acquisire fabbricati e/o unita' immobiliari gia' costruite da recuperare e/o da ristrutturare; costruire case sia direttamente in economia sia concedendo cottimi ed appalti sia facendo ricorso a particolari convenzioni con enti o istituti all'uopo autorizzati. E' consentito alla societa' di costruire al piano terra dei fabbricati, locali destinati ad uso diverso dall'abitazione da assegnare, anch'essi in proprieta' ai soci, ovvero in locazione ai soci nonche' ad enti, societa', ecc. . . . I locali destinati ad uso diverso dall'abitazione possono essere venduti nelle forme e allo stato di cui agli articoli 8 e 9 del t. U. Sull'edilizia popolare ed economica del 28 aprile 1938 n. 1165 e successive modifiche. La societa' potra' infine amministrare i beni comuni dei condomini. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere, con delibera del consiglio di amministrazione tutti gli atti e concludere ogni operazione di natura immobiliare, mobiliare, creditizia e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi sociali, o comunque sia, direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi; in particolare potra' stipulare mutui con lo stato, con gli istituti di credito, con enti autorizzati dalla legge e con societa' e ditte private. Essa potra' anche fruire di contributi, sussidi, provvidenze ed agevolazioni e di quant'altro previsto dalle disposizioni vigenti o che saranno emanate in conformita' al t. U. Approvato con r. D. 1165/38 o di altre disposizioni normative soprannazionali, nazionali, regionali, provinciali o comunali, o in virtu' di delibere assunte da altri enti pubblici e privati. La cooperativa potra' inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, in particolare potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell' oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.
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