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art. 4 - scopo della rete lo scopo della rete e' quello di far collaborare le imprese partecipanti al fine di accrescere, individualmente e collettivamente, la loro competitivita', con particolare riguardo alla capacita' di affermazione nel mercato anche estero del settore di cui sopra, elevando gli standard qualitativi dei beni e dei servizi offerti. Lo scopo sara' realizzato, attuando gli obiettivi strategici della rete, secondo le regole contenute nel programma di rete e nelle deliberazioni degli organi della rete, mediante: - collaborazioni tra le imprese partecipanti alla rete in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese; - scambio di informazioni o prestazioni di natura commerciale; - esercizio in comune di una o piu' attivita' rientranti nell'oggetto delle imprese partecipanti. Art. 5 - obiettivi strategici per la realizzazione dello scopo della rete, le imprese partecipanti fissano come obiettivi strategici, da raggiungere con la realizzazione del programma di rete, le seguenti attivita': - intraprendere percorsi e progetti volti alla crescita differenziata e diversificata; - la partecipazione a forme condivise di marketing, accrescendo le competenze professionali di ciascun impresa partecipante; - il supporto sul piano commerciale, legale, amministrativo, tecnico e dell'attivita' contrattuale delle imprese partecipanti al fine di condividere informazioni commerciali, determinare una comune strategia, individuare opportunita' di mercato, sviluppare progetti di co-marketing e co-branding sia mediante progetti comuni a tutte le imprese partecipanti sia tramite progetti specifici che coinvolgano solo alcune di queste; - la formazione del personale delle imprese partecipanti finalizzata alla migliore penetrazione e gestione del mercato straniero; - il supporto nella gestione contrattuale ed amministrativa, nel rispetto di eventuali attivita' riservate per legge a determinati soggetti, delle imprese partecipanti con i tutti i partners. Tali progetti ed attivita' dovranno favorire percorsi di internazionalizzazione che, tramite l'aggregazione, possano aumentare la competitivita' sul mercato delle imprese in rete, portando a fattore comune le risorse, le competenze ed il know-how funzionali alla penetrazione ed al presidio dei principali mercati esteri. Art. 8 - programma di rete le attivita' di rete da realizzare sui mercati esteri, in coerenza con gli obiettivi strategici avranno natura promozionale, di studio e di analisi tese al raggiungimento di specifici obiettivi di: - penetrazione commerciale; - organizzazione di reti di vendita; - ricerca di subfornitori o partners tecnologici per il miglioramento della qualita' e dell'efficienza dei processi produttivi interni; - realizzazione di joint-venture o accordi di collaborazione commerciale o industriale, anche nel campo dell'innovazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico internazionale; - creazione di centri servizi integrati, anche nel campo della distribuzione e della logistica. Il programma sara' quindi finalizzato allo sviluppo, in collaborazione tra le imprese di rete, di iniziative rivolte alla promozione della penetrazione commerciale e industriale, attraverso la realizzazione di progetti di promozione internazionale che prevedano un insieme articolato e finalizzato di azioni, tra cui la partecipazione a fiere internazionali, la ricerca di partners, la gestione di centri comuni di servizi di promozione, logistica ed assistenza ai clienti, l'organizzazione di esposizioni temporanee e presentazioni di prodotti. Il programma di rete costituisce integrazione di quanto stabilito negli articoli del presente atto costitutivo di rete ed ha la funzione di esporre i principi generali cui dovra' essere ispirata l'azione della rete e delle imprese partecipanti. Costituiscono, inoltre, parte integrante del programma di rete: - l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante, come previsti dal successivo art. 10; - le modalita' di realizzazione dello scopo comune, come previsto dall'art. 11; - la misura ed i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascuna impresa partecipante si obbliga a versare al fondo patrimoniale comune, come previsto dall'art. 12, nonche' le regole di gestione del fondo medesimo, come previsto dall'art. 13. Il programma di rete e' attuato nel dettaglio dall'organo comune, ai sensi dell'art. 15. Lo scopo comune della rete, individuato dall'art. 4, viene attuato mediante il perseguimento degli obiettivi strategici, individuati dall'art. 5, attraverso il programma di rete previsto dall'art. 8. Art. 11 - modalita' di realizzazione dello scopo comune le imprese partecipanti, per le attivita' non afferenti alla rete, rimarranno autonome e indipendenti e saranno pienamente ed esclusivamente responsabili nei confronti dei committenti, dei clienti e di ogni terzo con cui entrino in relazione, sopporteranno tutti i relativi rischi d'impresa e beneficeranno dei rispettivi ritorni economici.
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