Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo 2 dello statuto, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa si propone l'esercizio di tutte le attivita' rientranti nella nozione di "impresa agricola" a norma dell'art. 2135 del codice civile, attraverso lo svolgimento delle seguenti attivita': 1) gestire stabilmente o temporaneamente in proprio o per conto terzi: - aziende agricole in proprieta' o in affitto; - attivita' di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli prodotti in proprio o acquistati; - lavorazioni agricole a favore di terzi con i propri mezzi; - attivita' finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti; - cessione titoli agea per l'aiuto al reddito in agricoltura; - gestire terreni con il sistema delle affittanze collettive; - integrare il proprio prodotto, se il mercato lo richiede, con acquisti presso terzi (sia pur in misura minoritaria rispetto al prodotto aziendale); - promuovere, sviluppare e gestire aziende agrituristiche in conformita' delle disposizioni di legge comunitarie, nazionali e regionali; - promuovere, sviluppare e gestire iniziative di turismo rurale, in conformita' delle norme nazionali e regionali vigenti in materia ed avvalendosi degli interventi a sostegno del comparto previsti dalle stesse; - curare la formazione morale e professionale dei propri soci e non; provvedere al miglioramento economico e morale dei soci nonche' ad ogni altra forma di assistenza e previdenza applicando i principi ed i metodi della cooperazione e della mutualita'. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa potra' partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle attivita' previste nel presente statuto; potra' richiedere ed utilizzare le provviste disposte dall'unione europea, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione. Al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale la cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potra' compiere operazioni immobiliari di ogni tipo nonche' acquistare e vendere veicoli e macchinari; potra' assumere partecipazioni in altre imprese, societa' od enti, aventi oggetto sociale analogo o affine a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato; potra' dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; potra' concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative, con espressa esclusione di qualsiasi attivita' finanziaria nei confronti del pubblico. La cooperativa puo' ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile. La cooperativa potra', inoltre, promuovere o svolgere attivita' di carattere sociale, culturale, ricreativo e sportivo a favore dei soci e delle loro famiglie. La cooperativa potra', infine: - compiere tutte le operazioni finanziarie utili al suo funzionamento, comprese l'apertura di conti correnti bancari, l'emissione di cambiali e l'assunzione di mutui ipotecari; - dare adesioni ad altri enti ed organismi cooperativi, anche con scopi consortili e fidejussori, a responsabilita' limitata e diretti a consolidarne e sviluppare il movimento cooperativo. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale. Essa, nello svolgimento della propria attivita', potra' avvalersi anche di soggetti diversi dai soci, sempre nel rispetto dei parametri della mutualita' prevalente. La cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
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