La societa' ha come oggetto l'esercizio esclusivo delle attivita' agricole, principali e per connessione, di cui all'art. 2135 codice civile. La societa' puo' compiere, in via non prevalente e del tutto occasionale, tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale, cosi' tra l'altro, e a titolo meramente esemplificativo, la societa' potra' compiere qualsiasi altra attivita' commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare, potra' concedere fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, chiedere mutui ipotecari, nonche' assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in altre societa', nei limiti previsti dal d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e dalle ulteriori leggi in materia, partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese. La societa', nel rispetto delle modalita' e dei limiti di cui all'art. 2361 c. C. , puo' assumere partecipazioni a responsabilita' illimitata in societa' di persone.