Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa' ha per oggetto: a) la produzione di conglomerati cementizi e di manufatti prefabbricati in cemento armato. Il tutto da vendere direttamente o tramite ausiliari, con contratti di ogni genere, anche con la partecipazione a concorsi, gare, licitazioni ed appalti indetti dallo stato e enti pubblici, in genere, private amministrazioni: societa', enti e ditte. B) l'esercizio di officina meccanica per riparazione e manutenzione di veicoli industriali, macchinari ed impianti edili e non, attrezzature, etc. ; c) l'assistenza tecnica ed elettronica in genere. La societa' puo' concedere prestiti, finanziamenti a societa' del gruppo. La societa' puo' compiere tutte le operazioni commerciali, bancarie mobiliari ed immobiliari, necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e prestare, ogni tipo di garanzia e fidejussione anche per obbligazioni contratte da terzi. La societa' si inibisce espressamente: - lo svolgimento in via prevalente, senza la debita abilitazione del ministro del tesoro, di una o piu', delle attivita' previste dal 2' comma dell'art. 4 del. D. L. 3 maggio 1991 n. 143 convertito con la legge 5 luglio 1991 n. 197; - la sollecitazione del pubblico risparmio, ai sensi dell'art. 11 del dlgs 1' settembre 1993 n. 385; - l'esercizio professionale dell'attivita' di intermediazione mobiliare di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1. Per il raggiungimento dei propri scopi la societa', potra' avvalersi di somme versate dai soci a titolo: a) di versamenti in conto futuro aumento capitale e/o a fondo perduto senza vincolo di destinazione; tali somme saranno improduttive di interessi in deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 c. C. , vista la loro funzione giuridica e la loro destinazione nelle poste di bilancio allegato alla dichiarazione dei redditi della societa'; b) di finanziamenti produttivi o meno di interessi nella misura che sara' deliberata dall'assemblea ordinarla dei soci e secondo quanto sara' descritto nell'apposita posta di bilancio allegato alla dichiarazione dei redditi della societa'; se la misura di detti interessi non sara' determinata per iscritto dall'assemblea ordinaria dei soci si presumera' finanziamento infruttifero; se le scadenze di corresponsione non saranno stabilite per iscritto, si presumera' la percezione ad ogni fine di periodo di imposta e nell'ammontare maturato nel periodo stesso. Gli apporti di cui alla lettera b) che precede, non vanno considerati come raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi dell'art. 11 del t. U. Delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al d. L. L' settembre 1993 n. 385 pubblicato sulla g. U. Suppl. Ord. N. 92, del 30 settembre 1993 n. 230, in quanto sono limitati esclusivamente a soggetti iscritti nel libro soci da almeno tre mesi che detengano una partecipazione di almeno il due per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tutti gli apporti in societa', siano essi versamenti o finanziamenti si presumono trasferiti con la quota sociale.
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