Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa' ha per oggetto l'esecuzione unitaria, in conformita' al disposto dell'art. 2602 cod. Civ. , del coordinamento dell'attivita' delle imprese consorziate sia per la conclusione di accordi sia per il coordinamento delle attivita' necessarie od opportune per la loro esecuzione in relazione alla progettazione, fornitura, costruzione e finanziamento di impianti (oleodotti, raffinerie, ecc. ) ed in particolare con riferimento all'iran per lo sfruttamento del giacimento di gas dell'isola di kish in iran ed altri per impianti similari nel territorio iraniano nel settore energy onshore e offshore e petrolchimico (di seguito gli "impianti")e delle infrastrutture. In particolare la realizzazione degli impianti sara' affidata dalla national iranian oil company e/o dalla national iranian gas company e/o dalla national petrochemical company e/o dalla iranian offshore oil company e/o dalla iranian central oil fields company e/o dalla national iranian gas export co. E/o dalla national iranian south oil company e/o dalla khazar oil exploration and production company e/o dalla karoon oil and gas production company e/o dalla petroleum engineering and development company e/o dalla pars oil and gas company e/o ministero dell'elettricita' e dell'acqua da societa' dalle stesse controllate o partecipate ad esse collegate (di seguito, tutti tali soggetti collettivamente, i "committenti" e/o "clienti") - direttamente o tramite gara- alla joint venture che sara' costituita tra la societa' iraniana gruppo jahanpars (di seguito il "partner nazionale") ed il consorzio e le attivita' relative alla realizzazione degli impianti (di seguito le "attivita'") saranno eseguite in parte da jahnpars ed in parte dalle imprese consorziate. In particolare la societa': curera' in via esclusiva per conto delle imprese consorziate i rapporti con il partner nazionale e concordera' con esso, per conto delle imprese consorziate, l'accordo di joint venture fermo restando che gli impegni verso il partner nazionale e/o i committenti dovranno essere assunti direttamente dalle imprese consorziate ancorche' curati e tenuti dalla societa' in via esclusiva; curera' il coordinamento delle imprese consorziate per l'individuazione, di tempo in tempo quando se ne verifichino i necessari presupposti, delle attivita' che ciascuna di esse, su esclusiva designazione della societa', intende eseguire; negoziera', in regime di esclusivita', d'intesa con le imprese consorziate accordi con i committenti per le attivita' rientranti nello scopo della societa', sulla base di corrispondenti proposte di condizioni commerciali in precedenza concordate per iscritto dall'impresa consorziata alla societa' per la corrispondente attivita', nel rispetto delle specifiche competenze e fermo restando che i relativi contratti dovranno essere approvati dall'impresa consorziata di volta in volta interessata e potranno essere sottoscritti esclusivamente da questa ed a questa competeranno tutti gli oneri ed i ricavi dell'attivita' relativa a tale contratto; coadiuvera' ciascuna delle imprese consorziate nei rapporti con il partner nazionale e/o i committenti in relazione a ciascuna attivita' oggetto dei contratti di volta in volta conclusi; procedera' alle formalita' relative alla consegna e/o alla presa d'atto del completamento, totale o parziale, delle attivita' oggetto dei relativi contratti; potra' affidare a terzi estranei al consorzio specifici incarichi commerciali, tecnici o consulenziali che risultino utili o strumentali alla societa' per l'acquisizione di ordini e di contratti da assegnare alle imprese consorziate e per la realizzazione delle attivita' da parte delle imprese consorziate; individuera' i fornitori strategici designati e concordera' con essi i termini e le condizioni migliori per la sottoscrizione di accordi quadro di fornitura relativi agli impianti; curera' in via esclusiva per conto della societa' e dei consorziati i finanziamenti ai committenti nonche' le coperture assicurative della sace e di altre compagnie assicurative, facendosi assistere da advisor allo scopo da essa incaricati; ribaltera' su ciascuna delle imprese consorziate le spese generali, ordinarie o straordinarie, o di progetto in misura proporzionale alla quota di lavoro di rispettiva competenza con conguagli a consuntivo.
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