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La cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza fini di speculazione privata. La cooperativa si prefigge lo scopo sociale di offrire alle famiglie un supporto educativo e di cura ai figli, accompagnandole nel loro ruolo educativo; favorire il processo di crescita globale del bambino, offrire ai coniugi la possibilita' di continuare l'attivita' professionale valorizzando la maternita' e paternita', offrire alle famiglie la possibilita' che i figli trovino un luogo idoneo alla loro crescita favorendo l'integrazione sociale dell'intero nucleo. La cooperativa opera, pertanto, per il perseguimento degli interessi generali della comunita' per la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini. Per realizzare tali scopi la cooperativa si prefigge di: attivare e gestire servizi educativi e di cura per i minori consistenti nella gestione di asili nido, spazi per le famiglie, centri infanzia, centri ricreativi di socializzazione ed ogni altro servizio a favore dell'infanzia, dei minori e delle famiglie, anche in collaborazione con enti pubblici e in collegamento con le realta' operanti nel territorio; promuovere e gestire, anche in collaborazione con istituti scolastici di altro ordine o enti pubblici, attivita' integrative e ricreative per rispondere ai bisogni globali del bambino e del minore attraverso attivita' ludiche, espressive, psicomotorie, socializzanti, in un contesto educativo; promuovere e/o collaborare con enti per la realizzazione di seminari di formazione su tematiche psicopedagogiche connesse all'eta' evolutiva. Essa puo' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie - esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico - mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, precisandosi comunque che l'attivita' finanziaria potra' essere svolta unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale. Essa puo', altresi', assumere partecipazioni in aziende e societa' aventi scopi similari ed affini, purche' in misura non prevalente ed al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale e quindi non per il collocamento e non nei confronti del pubblico e, comunque, nei limiti e nel rispetto dell'art. 2361 c. C. . Per il miglior raggiungimento dello scopo sociale, ma comunque in via subordinata e non esclusiva ne' prevalente, la societa' potra': prestare e ricevere fideiussioni, avalli, garanzie e cauzioni, fatto comunque salvo quanto prescritto dall'art. 2474 c. C. Alla societa' sono comunque preclusi sia l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento e di intermediazione finanziaria di cui all'art. 1 del d. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sia l'esercizio o nei confronti del pubblico o in via prevalente delle attivita' di cui all'art. 106, comma 1 del d. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Restano infine preclusi alla societa' lo svolgimento delle attivita' di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonche' lo svolgimento di qualsiasi attivita' per la quale occorrano particolari requisiti o autorizzazioni, sino a quando tali requisiti o autorizzazioni non vengano conseguiti. L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilita' illimitata deve essere deliberata dall'assemblea dei soci.
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