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La cooperativa, che non ha fini di lucro, ha per scopo: la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli dei soci; la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, il miglioramento della qualita' dei prodotti agricoli in genere; l'adeguamento del volume dell'offerta alle esigenze del mercato attraverso la concentrazione della stessa; la riduzione dei costi di produzione e la regolarizzazione dei prezzi nonche' la promozione di pratiche colturali e di tecniche di produzione e di gestione dei residui che tutelino l'ambiente e favoriscano la biodiversita'. La cooperativa potra' operare anche con non soci ma a condizione che vengano rispettati i criteri ed i parametri della cooperativa a mutualita' prevalente come definiti ed individuati dalla legge. Per realizzare tali obiettivi primari, la societa' puo': a) deliberare in sede di assemblea generale dei soci, con le maggioranze previste dal presente statuto, regolamenti e programmi in materia di conoscenza delle produzioni, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, determinati dall organo amministrativo su proposta del servizio tecnico od in ottemperanza a precise disposizioni di legge che, una volta approvati, saranno adottati dalla op e diverranno vincolanti per tutti i soci, potendo venire modificati, se del caso, soltanto dalla assemblea dei soci; b) lavorare, frigoconservare e commercializzare anche al minuto, anche ai sensi della legge 59/63 e successive modificazioni ed integrazioni, i prodotti conferiti dai soci al fine di ottenere un'effettiva concentrazione dell'offerta e le migliori condizioni di mercato per il collocamento delle produzioni sociali; c) rappresentare i produttori soci nei confronti degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti comunque interessati alla produzione agricola. Ai fini di tale rappresentanza il mandato e' insito nel rapporto giuridico derivante dal presente atto; d) assumere partecipazioni o costituire societa' di capitali, cosi' come disposto dall'articolo 18 (diciotto) della legge 19 marzo 1983 numero 72 (settantadue), aventi oggetto connesso o affine al proprio, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, in via non prevalente rispetto all'oggetto sociale e con esclusione di ogni attivita' prevista dalla legge numero 1 del 2 gennaio 1991; e) divulgare, promuovere e coordinare studi e ricerche concernenti il miglioramento delle pratiche colturali, delle tecniche produttive e della gestione dei residui nel pieno rispetto dell'ambiente nonche' dell'organizzazione di mercato, limitatamente al particolare settore produttivo che interessa l'organizzazione. A tal fine puo' partecipare alla gestione di campi sperimentali o dimostrativi; f) fornire agli associati assistenza tecnica, organizzativa e gestionale per tutte le produzioni nelle diverse fasi colturali, provvedendo ad effettuare la raccolta con proprio personale presso tutte le aziende per quelle specie e/o varieta' per le quali si adotta il confezionamento, anche parziale, in pieno campo, oppure per sopperire ad eventuali difficolta' nel reperimento di personale specializzato. L'intervento viene praticato allo scopo di evitare perdite qualitative ed organolettiche che potrebbero compromettere le produzioni; g) esercitare compiti di intervento sul mercato e provvedere ad istituire, sia direttamente sia aderendo ad organismi all'uopo costituiti, sistemi e meccanismi anche finanziari per il ritiro dei prodotti dal mercato e per la loro eventuale vendita; h) tutelare nel miglior modo possibile gli interessi economici e morali dei produttori agricoli in genere soci della cooperativa, promuovendo ed eseguendo tutte le attivita' necessarie ed utili al conseguimento dei fini sociali, compreso l'acquisto presso aziende agricole non socie, in italia ed all'estero, di prodotti agricoli in genere, a completamento di contratti di fornitura e/o di gamma, nel rispetto e con i limiti imposti dalle leggi vigenti per mantenere i requisiti di mutualita' e l'assenza dello scopo di lucro; i) riscuotere, in nome e per conto degli associati, premi, incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti in loro favore e rilasciare la relativa quietanza liberatoria; j) in ordine al conseguimento degli scopi sociali ed all'attuazione delle relative azioni e iniziative, l'organizzazione puo' contrarre prestiti e mutui con istituti bancari e finanziari, aderire a consorzi collettivi di garanzia fidi e, piu' in generale, puo' compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, bancarie e finanziarie necessarie allo svolgimento dell'attivita' economica, ricorrere al credito, contrarre mutui e concedere ipoteche, assistere i soci nelle stesse operazioni avvalendosi di tutti i benefici di legge a favore delle organizzazioni di produttori e delle societa' non aventi fini di lucro; k) formulare proposte agli enti pubblici ed agli organi della pubblica amministrazione e partecipare alla formazione dei programmi nel settore agricolo in genere; l) gestire direttamente, o tramite organismi promossi, collegati o partecipanti, impianti per la raccolta, condizionamento e lavorazione dei prodotti agricoli in genere; m) concedere fideiussioni od avalli a favore dei propri associati o societa' collegate, controllate o partecipate; n) assicurare ai produttori soci mezzi tecnici appropriati per il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti e fornire ai soci le informazioni di mercato necessarie per un ottimale collocamento da parte dell'organizzazione del prodotto dei soci; o) predisporre programmi operativi annuali o pluriennali finanziati da appositi fondi, costituiti ed alimentati dai contributi degli associati e di organismi comunitari e/o nazionali; p) svolgere attivita' di autofinanziamento attraverso la costituzione di una sezione di risparmio per la raccolta dei fondi fra i propri soci destinati al perseguimento degli obiettivi sociali che sara' disciplinata da apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea dei soci, con divieto assoluto di raccolta di fondi tra il pubblico sotto qualsiasi forma e nel pieno rispetto del disposto della legge 5 luglio 1991 numero 197 (centonovantasette); q1) stipulare convenzioni per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli in genere, nonche' contratti per la fornitura di servizi necessari ai detti scopi; q2) svolgere tutte le attivita' necessarie ed opportune per lo stoccaggio, la selezione e la produzione di grani da seme e di prodotti agricoli in genere; r) rappresentare ed assistere i produttori soci nei rapporti con organizzazioni od enti privati che hanno scopi affini a quelli della societa' od utili al raggiungimento di questi; s) previa deliberazione dell'organo amministrativo, aderire ad altre associazioni nazionali, a consorzi, cooperative e societa', nonche' in particolare ad altre organizzazioni di produttori (a. O. P. ), anche di filiera (o. P. F. ), ai sensi della normativa vigente; t) stipulare, anche per conto degli associati, accordi e contratti, necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari; u) al fine di valorizzare e tutelare le produzioni trattate, promuovere disciplinari di produzione con relativi marchi di qualita' e richiedere eventuale iscrizione nell'elenco delle igp previste nei regolamenti comunitari; v) promuovere ed agevolare la ricerca di specie colturali e prodotti agricoli in genere, anche in vivaio, curandone la certificazione, la produzione e la commercializzazione; w) predisporre procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale cosi' come previsto dall'articolo 5 (cinque), comma 2, della legge 31 gennaio 1992, numero 59 (cinquantanove); x) acquistare e affittare (anche per periodi di durata inferiore all'annata agraria) terreni, nell'intento di formare aziende agricole idonee per l'esercizio di una moderna agricoltura; in ogni caso la gestione di aziende agricole dara' origine ad una contabilita' separata anche nei rendiconti annuali e, nel caso di conduzione associata, all'adozione di tutte le procedure, adempimenti e formalita' previsti dalla normativa vigente. L'organo competente a decidere in merito e' l organo amministrativo; y) condurre in maniera associata i terreni di proprieta' o nella disponibilita' dei soci, nonche' lo svolgimento di tutte le attivita' agricole connesse; z) acquistare, produrre, utilizzare e commercializzare per conto proprio, dei soci e di terzi, attrezzature agricole e comunque meccaniche, connesse alla produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli in genere; aa) acquistare, produrre e commercializzare concimi, fitofarmaci ed in genere prodotti chimici, biologici e meccanici connessi alla produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; bb) effettuare lavorazioni meccanico-agrarie per conto terzi; cc) svolgere tutti gli altri compiti previsti per le organizzazioni dei produttori dalla normativa comunitaria e dalle legislazioni nazionali e regionali, ivi compresi quelli di controllo, anche in collaborazione con la pubblica amministrazione; dd) promuovere disciplinari di produzione con relativi marchi di qualita' e richiedere d. O. P. Ed iscrizione nell'elenco delle igp.
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