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La societa' ha finalita' consortile; agisce quindi in nome proprio ma per conto e nell'interesse dei soci ed ha per scopo l'organizzazione comune delle imprese e societa' consorziate. Tale organizzazione comune e' istituita attraverso l'ottimizzazione delle risorse interaziendali, unendo le capacita' tecniche dei singoli soci consorziati, per svolgere: - la progettazione e la realizzazione di un impianto di produzione energia da bio-gas, la sua gestione al fine di sfruttare al meglio il potenziale energetico dei liquami e delle biomasse prevalentemente prodotte dalle aziende o societa' consorziate, utilizzando un impianto di codigestione anaerobica delle biomasse (reflui zootecnici, silomais o altre biomasse) per la generazione di energia elettrica e calore di tipo rinnovabile. Si precisa, in ogni caso, che l'attivita' di produzione di energia elettrica derivante dalla combustione del biogas deve considerarsi a tutti gli effetti quale attivita' agricola connessa ai sensi dell articolo 2135 c. C. , come chiarito dall articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo cui "la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonche' di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attivita' connesse ai sensi dell articolo 2135, terzo comma, del codice civile". - sviluppare il processo di trasformazione al fine di ridurre sensibilmente gli inquinanti nelle emissioni in atmosfera e nei sottoprodotti, prevedendo quindi l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamenti, nonche' la vendita dell'energia elettrica e termica prodotta, nel mercato interno e comunitario dell'elettricita'. A titolo esemplificativo, e non limitativo, la societa' consortile avra' il compito di: a) adempiere per quanto di competenza alle obbligazioni derivanti dagli accordi tra le parti, eseguendo ogni opera o servizio che le vengano affidati in connessione ad esso, direttamente o indirettamente tramite prestazioni dei soci consorziati stessi, di incaricati, di societa' terze sempre nel rispetto degli accordi; b) gestire direttamente od indirettamente tutti i rapporti con le amministrazioni pubbliche, enti, societa', uffici competenti ed inerenti all'adempimento degli obblighi previsti per la progettazione, realizzazione, gestione e la cessione dell energia elettrica e termica prodotta dall impianto; c) stabilire ed intrattenere necessari ed opportuni rapporti giuridici con i terzi fornitori di beni o prestatori di servizi, nonche' con istituti, aziende di credito e societa' finanziarie; d) l'acquisizione, costituzione o gestione di aree attrezzate, promuovere e svolgere attivita' di ricerca applicata in settori tecnologicamente innovativi, l'assistenza e la consulenza per la realizzazione di commesse di ricerca applicata e di studi in campo economico e scientifico; e) la societa' potra' compiere nel rispetto delle disposizioni di legge, tutte le singole operazioni necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Potra' assumere partecipazioni in altre societa', aventi oggetto analogo o connesso al proprio, a condizione che tale attivita' non assuma carattere prevalente rispetto all'attivita' della societa'. Per la realizzazione di tale scopo, la societa' puo' stipulare con enti pubblici e privati contratti di appalto e convenzioni per l'affidamento, anche in concessione, della progettazione e della realizzazione di interventi nei settori di attivita' sia con la propria struttura operativa, sia tramite le strutture aziendali delle imprese socie, sia mediante affidamenti di incarichi o di appalti ad imprese non facenti parte della compagine sociale, sia pure mediante la conclusione con queste imprese di accordi associativi, quali ad esempio quelli mirati ad instaurare riunioni temporanee di imprese, il tutto nel rispetto di quanto previsto dai contratti o dalle convenzioni di cui sopra. Al fine di realizzare, nei rapporti fra i soci, l'oggetto della societa' consortile qui costituita, gli organi sociali dovranno: a) curare che vengano messi a disposizione della societa' i mezzi necessari per il perseguimento dell'obbiettivo sociale; b) promuovere ed attuare ogni iniziativa per lo svolgimento delle funzioni della societa' consortile; c) vigilare affinche' le attivita' di promozione, gli studi e la progettazione, nonche' l'esecuzione dei lavori e delle forniture siano eseguiti con il rispetto di tutte le norme e siano conformi ai contratti, convenzioni e relativi patti e capitolati stipulati, esigendo dai soci adeguate garanzie anche di natura fidejussoria. La societa' potra' pertanto, nell'ambito dell'oggetto sociale, instaurare, intrattenere e risolvere con enti pubblici e privati, con terzi in genere e con i propri soci tutti i rapporti giuridici che ritenga necessari, compiendo tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nonche' ogni altra operazione di qualsivoglia natura che sia ritenuta dagli organi sociali necessaria od opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio di garanzie anche a favore di terzi. In considerazione della propria natura consortile, la societa' potra' perseguire scopo di lucro solamente in modo strumentale ed accessorio rispetto alla gestione mutualistico-consortile. Resta comunque escluso l'esercizio dell'attivita' bancaria ed assicurativa, dell'attivita' per legge riservata alla prestazione personale di iscritti in albi o collegi professionali, dell'attivita' di intermediazione di valori mobiliari normativamente condizionate al possesso di specifiche autorizzazioni o di altra attivita' comunque vietata a norma di legge.
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