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Articolo 3 = oggetto sociale la societa' ha per oggetto l'esercizio in via esclusiva delle attivita' che formano oggetto della professione di consulente del lavoro di cui alla legge n. 12 dell'11 gennaio 1979 e successive modifiche e integrazioni. Le attivita' professionali che la societa' svolgera' dovranno essere eseguite unicamente da soci professionisti in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esecuzione degli incarichi effettuati il tutto nel rispetto delle disposizioni di cui al d. M. 8 febbraio 2013 n. 34 e delle altre norme in materia. Per l'attuazione dell'oggetto sociale la societa' si premunira' delle iscrizioni prescritte dalla vigente normativa in materia. In via meramente occasionale ed in quanto strettamente funzionale all'esercizio della predetta attivita', la societa' potra' compiere operazioni commerciali, industriali ed immobiliari e assumere finanziamenti, nonche', nei limiti consentiti dalla legge, assumere partecipazioni in altre societa', ma sempre e comunque come attivita' non prevalente ed esclusivamente accessoria e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, ne' rivolta nei confronti del pubblico, nel rispetto, in particolare, delle disposizioni dettate in materia dal d. Lgs 385/93 con esclusione delle attivita' di cui al d. Lgs 58/98 e successive integrazioni e modificazioni, purche' cio' non determini fattispecie di incompatibilita' con l'esercizio della professione di consulente del lavoro di cui alla legge n. 12 dell'11 gennaio 1979 e successive modifiche e integrazioni; il tutto fermo il rispetto della normativa vigente in materia per il conseguimento del suo oggetto. La societa' potra' avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti e future, nazionali, regionali e comunitarie. Articolo 3 bis = societa tra professionisti a) l'attivita' professionale deve essere esercitata in via esclusiva da parte dei soci professionisti. B) possono essere ammessi in qualita' di soci i soli professionisti iscritti all albo dei consulenti del lavoro, nonche' dei cittadini degli stati membri dell'unione europea, purche' in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalita' di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della societa' e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale e' iscritta la societa' procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la societa' non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi. C) l incarico professionale puo' essere conferito solo ai soci in possesso dei requisiti per l esercizio della prestazione professionale richiesta. La designazione del socio professionista e' compiuta dall utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto all utente entro 7 (sette) giorni dal conferimento dell incarico. C-bis) la societa' stipula polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attivita' professionale. D) il socio e' escluso dalla societa' nel caso in cui sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo, con le modalita' di cui al successivo art. 19. La partecipazione ad una societa' e' incompatibile con la partecipazione ad altra societa' tra professionisti. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, cosi' come la societa' e' soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta. Il socio professionista puo' opporre agli altri soci il segreto concernente le attivita' professionali a lui affidate. Ai sensi del d. M. 34/2013: - la societa' professionale, al momento del primo contatto con il cliente, gli deve fornire, anche tramite il socio professionista, le seguenti informazioni: a) sul diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla societa' sia affidata ad uno o piu' professionisti da lui scelti; b) sulla possibilita' che l'incarico professionale conferito alla societa' sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attivita' professionale; c) sulla esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e societa', che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalita' d'investimento. Al fine di consentire tale scelta, la societa' professionale deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonche' l'elenco dei soci con finalita' d'investimento. La prova dell'adempimento di tali obblighi di informazione ed il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto; - nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, il socio professionista puo' avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilita', della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attivita', caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, puo' avvalersi di sostituti. In ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente con le medesime modalita' sopra indicate. E' fatta salva la facolta' del cliente di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione ricevuta; - l'incompatibilita' di cui all'articolo 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sulla partecipazione del socio a piu' societa' professionali si determina anche nel caso della societa' multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della societa' all'ordine di appartenenza. Tale incompatibilita' viene meno alla data in cui il recesso del socio, l'esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell'intera partecipazione alla societa' tra professionisti producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale. Il socio per finalita' d'investimento puo' far parte di una societa' professionale solo quando: a) sia in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la societa' e' iscritta; b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione; c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari. Costituisce requisito di onorabilita' la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali. Le incompatibilita' si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle societa', le quali rivestono la qualita' di socio per finalita' d'investimento di una societa' professionale. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilita', desumibile anche dalle risultanze dell'iscrizione all'albo o al registro tenuto presso l'ordine o il collegio professionale, integrano illecito disciplinare per la societa' tra professionisti e per il singolo professionista.
Parole chiaveIl codice 69.20.30 (ATECO) descrive l'attività come: Attività dei consulenti del lavoro.
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La categoria dimensionale di Blasio & Partners S.t.p. Srl è "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.