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Art. 3 - oggetto sociale la societa' ha per oggetto: l'attivita' di assunzione, gestione e cessione di partecipazioni in altre societa' ed aziende, italiane ed estere, qualunque ne sia l'oggetto sociale, anche tramite societa' fiduciarie operanti ai sensi di legge, nonche' l'esercizio di attivita' di holding ed ogni altra attivita' anche collegata non nei confronti del pubblico, ma di societa' anche controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 c. C. , nei limiti di legge non richiedenti l'iscrizione ad alcun albo presso la banca d'italia; l'attivita' di coordinamento tecnico e amministrativo delle societa' partecipate, anche indirettamente, nonche' l'esercizio nei confronti di queste ultime di attivita' di indirizzo, rimanendo espressamente vietato lo svolgimento delle predette attivita' nei confronti del pubblico; la prestazione di servizi, con espressa esclusione delle attivita' riservate agli iscritti agli albi professionali, volti ad ottimizzare l'attivita' di aziende ed enti e consentire la predisposizione e la organizzazione delle strutture di base e dei servizi necessari ed utili per l'esercizio dell'impresa e l'ottimizzazione della gestione operativa, strategica e commerciale. Sono tassativamente escluse: la sollecitazione del pubblico risparmio, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 216/74 e successive modificazioni; l'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 197/91; l'erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci, anche secondo quanto disposto dal ministro del tesoro con decreto 27 settembre 1991, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 227/91; le attivita' riservate per legge alle professioni protette o comunque richiedenti l'iscrizione ad un albo professionale per il loro esercizio, nonche' ogni altra attivita' per legge riservata ad operatori diversamente qualificati. Tutte le attivita' di cui sopra potranno essere svolte solo dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni e abilitazioni eventualmente richieste dalla legge e dopo averne soddisfatto i requisiti previsti dalle discipline tempo per tempo vigenti. Nei soli limiti di legge la societa' puo' compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale, cosi' tra l'altro, e a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaustivita'; compiere operazioni commerciali ed industriali, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, societa' e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; concedere fideiussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi; assumere, con attivita' esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre societa' di capitali o imprese costituite o costituende aventi oggetti affini, analoghi o comunque connessi al proprio sia direttamente che indirettamente, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e dalle ulteriori leggi in materia; partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese. La societa' si inibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attivita' previste dal d. L. 415/96 e successive norme tutte. Inoltre vi e' espressa esclusione delle attivita' riservate per legge alle professioni protette o comunque richiedenti l'iscrizione ad un albo professionale per il loro esercizio, nonche' ogni altra attivita' per legge riservata ad operatori diversamente qualificati.
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