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Art. 3 (scopo mutualistico) la societa' cooperativa, senza finalita' speculative, ha per scopo e si propone di perseguire l'interesse generale della comunita', la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini. A tale scopo la cooperativa potra' promuovere l'integrazione sociale mediante l'eventuale svolgimento di attivita' diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, eventualmente finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 1 n. 1 lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381 essa intende realizzare questi scopi operando in stretto collegamento con i servizi sociali e sanitari del territorio e con altra struttura che operi per analoghi fini. Lo scopo della cooperativa e' mutualistico e consiste nel promuovimento e nel conseguimento di attivita' lavorative per i soci, nel settore dell'autotrasporto. Pertanto potra' collaborare con altre cooperative e aderire a consorzi e ad altre organizzazioni guidate dai medesimi intenti sociali ed inoltre potra' cooperare con cooperative e associazioni operanti in altri stati.
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