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Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire, e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Tale regolamento, predisposto dall'organo amministrativo, deve essere approvato dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo. La societa', con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto: - l'attivita' di agenzia marittima e raccomandataria di navi ed aerei, di spedizioni e trasporti nazionali e internazionali, aerei, terrestri e marittimi, di imbarchi e sbarchi, campionamenti, smarcature e controlli, sdoganamenti; - la compravendita, il noleggio, il sub noleggio e la gestione di navi, - l'affitto attivo o passivo e l'acquisto di aziende o rami di aziende aventi oggetto affine o analogo a quelli sopra descritti, l'assunzione di partecipazioni in societa' aventi oggetto affine o analogo a quelli sopra descritti, il possesso, la gestione, l'amministrazione, la vendita anche frazionata, la permuta, il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle partecipazioni stesse. La societa' potra' compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attivita' finanziarie nei confronti del pubblico. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. Nei primi sei mesi dalla costituzione della societa' la cooperativa potra' ricevere prestiti dai soci i quali saranno infruttiferi di alcun interesse e dovranno essere restituiti entro e non oltre dodici mesi dalla loro erogazione. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.
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