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1. L'associazione "bobcats aps asd" non ha scopo di lucro ed e' costituita per il perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. 2. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, l'associazione: a) promuove la tutela dei diritti dei cittadini, in particolare di quelli che praticano sport, sollecitando l'interlocuzione sociale per la migliore ed equa gestione degli impianti sportivi pubblici; b) promuove la cooperazione culturale, il servizio civile e ogni altra attivita' di difesa delle liberta' civili e religiose; c) promuove e sviluppa l'associazionismo, in particolare sportivo, in tutte le sue forme, attraverso progetti di solidarieta' e di volontariato; d) promuove una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare tutto il paesaggio, favorendone la conoscenza attraverso le discipline sportive di ambiente, che coniugano l'esperienza motorio-agonistica con la sensibilita' ecologica; e) promuove sani stili di vita attivi e sostenibili, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, finalizzate al contrasto della sedentarieta' e alla proposta di modelli sportivi adattati alle esigenze di tutti e di ciascuno e alle diverse fasce di eta'; f) si propone di indirizzare i giovani alle attivita' di conoscenza e di apprendimento attraverso lo sport al fine di favorirne l'inserimento nelle attivita' occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunita' di volontariato e di apprendimento non formale; g) sostiene e promuove l'integrazione degli stranieri, in particolare minori, accogliendoli nel proprio circuito associativo quali soggetti portatori di diritti, nel rispetto delle norme vigenti, anche grazie all'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive allo scopo promosse; h) promuove la cultura dell'innovazione nella promozione sportiva, al fine di valorizzare l'impegno giovanile, mediante percorsi di sperimentazione e di cooperazione a tutti i livelli associativi. 3. Nel perseguimento delle finalita' di cui sopra, ai sensi del d. Lgs. N. 36 del 2021 e del d. Lgs. N. 117 del 2017, l'associazione organizza e gestisce, in via stabile e principale, attivita' sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica, con particolare riferimento all'attivita' di arti marziali, atletica leggera, calcio a 11, calcio a 5, danza sportiva, ginnastica, karate, mountain- bike, pallacanestro, pallamano, pallavolo, rugby, pattinaggio a rotelle, football americano, badminton, baseball e softball, bocce, golf, squash, hockey su prato, nuoto, pallanuoto, sport del ghiaccio, sport invernali, tennis, tennistavolo, tiro con l'arco, taekwondo, triathlon, biliardo, cricket, giochi e sport tradizionali, orienteering. L'associazione puo' svolgere attivita' di avviamento motorio ed altre attivita' a carattere sportivo e ludico-motorie. Per il raggiungimento delle proprie finalita', l'associazione puo' inoltre esercitare e organizzare tutte le altre attivita' sportive dilettantistiche previste dal registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche. L'associazione puo' svolgere attivita' destinate al benessere fisico come lo yoga ed altre attivita' simili. 4. In qualita' di associazione di promozione sociale del terzo settore, l'associazione puo' altresi' operare, nel rispetto delle proprie finalita' sportive e di promozione sociale, nei seguenti settori di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, d. Lgs. N. 117/2017; 5. L'associazione puo' altresi' svolgere le proprie attivita' anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva. 6. In qualita' di associazione di promozione sociale, le attivita' di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attivita' di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'associazione potra' assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attivita' di interesse generale e al perseguimento delle finalita', in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 7. L'associazione potra' svolgere anche attivita' diverse, purche' siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, e' demandata all'assemblea dei soci la concreta individuazione delle attivita' diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni. 8. L'associazione puo' esercitare altresi' l'attivita' di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attivita' di interesse generale. L'attivita' di raccolta fondi puo' essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verita', trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
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