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Articolo 2 oggetto 2. 1 la societa' ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attivita': - agenzia d affari per svolgere servizio di assistenza alle relazioni pubbliche ed incarichi per l accompagnamento personale, servizi di promozione e organizzazione di spettacoli, meeting ed esposizioni, servizio di assistenza di sala in locali privati ed aperti al pubblico, controllo sala (caposala), servizi di mascheraggio ed accompagnamento, assistenza al parcheggio. - l attivita' di televigilanza, teleallarme, radioallarme bidirezionale, telesoccorso, videosorveglianza, la gestione e l organizzazione di eventi aperti al pubblico quali gare sportive, concerti musicali, spettacoli in genere con la relativa sorveglianza e videosorveglianza; - il servizio di facchinaggio e pulizia con personale proprio o di terzi; - l'informazione, preparazione e formazione, anche attraverso l'istituzione di corsi teorico/pratici, per gli addetti alle attivita' inerenti l'oggetto sociale. Restano comunque escluse: - le attivita' e le competenze riservate alle autorita' e forze di pubblica sicurezza; - le attivita' riservate alla competenza degli uffici di collocamento; - l'attivita' professionale riservata. La societa', nei limiti fissati dalle leggi vigenti ed in particolare dalle leggi 23 marzo 1983 n. 77, 2 gennaio 1991 n. 1 e dal d. L. 3 maggio 1991 n. 143 convertito con legge 5 luglio 1991 n. 197, potra' svolgere tutte le operazioni commerciali, mobiliari e immobiliari, aventi attinenza con l'oggetto sociale o utili per il suo conseguimento, nonche' prestare fidejussioni, avalli e garanzie, anche reali, per obbligazioni sia proprie che di terzi. La societa' potra' inoltre assumere, purche' non a fini di collocamento e nei limiti posti dalla legge, partecipazioni ed interessenze in altre imprese affini e comunque non contrarie al proprio interesse, nonche' far parte di associazioni e consorzi intesi alla difesa e all'incremento dell'industria e del commercio. In ogni caso tali attivita' saranno svolte nel rispetto della normativa di cui al d. L. 3 maggio 1991 n. 143 - convertito dalla legge 5 luglio 1991 n. 197 - e all'art. 18 della legge 7 giugno 1974 n. 216. Sono escluse la raccolta del risparmio e le operazioni indicate nel d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, nonche' quelle di cui alle leggi 23 marzo 1983 n. 77 e 2 gennaio 1991 n. 1.
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