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Art. 3) oggetto. La societa' multidisciplinare, come regolato dall'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ha per oggetto l'esercizio in via esclusiva da parte dei soci: a) quale attivita' prevalente: dell'attivita' che forma oggetto della professione degli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili come regolato dal d. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 e successive modificazioni e/o integrazioni. B) quale attivita' non prevalente: dell'attivita' che forma oggetto della professione di consulente del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12. Nell'esecuzione dell'attivita' la societa' dovra' garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria, procedendo nel rispetto della legge 12 novembre 2011, n. 183 e del decreto ministeriale n. 34/2013. Nell'esecuzione di ciascun incarico il socio professionista potra' avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilita', della collaborazione di ausiliari e, in caso di particolari attivita', caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, potra' fare ricorso a sostituti, nel rispetto dell'obbligo di informazione previsti dalla normativa vigente in materia. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la societa' potra' assumere interessenze e partecipazioni in altre societa', nei limiti di cui all'art. 2361 c. C. , purche' cio' non determini fattispecie di incompatibilita': a) con l'esercizio della professione degli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai sensi dell'art 4 del d. Lgs. 28/06/2005 n. 139, b) con quanto stabilito dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, articolo 10, commi da 3 ad 11; c) con quanto stabilito nel decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34. La societa' potra' inoltre compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale, purche' nei limiti della strumentalita' all'attivita' professionale, fatta quindi in ogni caso espressa esclusione: - di attivita' intrinsecamente commerciali; - di operazioni inerenti la raccolta del risparmio, e di quelle previste dall'art 106, d. Lgs. 385/1993; - di attivita' di intermediazione di cui alla legge 39/1989.
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