Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa' consortile e' costituita ai sensi del libro quinto, titolo v, capi iii e seguenti del codice civile, come previsto dal comma 9 dell'art. 68 e dall'art. 31 dell'all. Ii. 12 del dlgs 36/2023, ha scopo mutualistico e non lucrativo e - ai sensi dell'art. 2602 del codice civile - ha per oggetto l'attivita' di coordinare, gestire e svolgere le attivita' oggetto di contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di "manutenzione straordinaria e consolidamento strutturale della galleria bombi" finanziato dall'unione europea - nextgenerationeu, nell'ambito del pnrr, missione 1 "digitalizzazione innovazione, competitivita', cultura e turismo", componente 3 "turismo e cultura 4. 0", misura 2 "rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", investimento 2. 1: "attrattivita' dei borghi" - linea a - "progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati". * codice opera: borgo003gb * codice intervento pnrrm1c3i2. 1p * cup progetto pilota: f88f22000000007 * cig b0eb2ea2e8 * clp3 assegnato ai soci, gia' costituiti in rti, dall'ente di decentramento regionale di gorizia, con sede in gorizia, corso italia n. 55 per l'esecuzione unitaria e totale dei lavori di "manutenzione straordinaria e consolidamento strutturale della galleria bombi". La societa' consortile, quindi, persegue lo scopo di far conseguire ai soci consorziati i vantaggi economici derivanti dall'organizzazione e dalla gestione in comune delle attivita' oggetto del contratto di appalto. Al fine di raggiungere gli scopi consortili, la societa' consortile si avvarra' di proprio personale. Pertanto, a mero titolo esemplificativo, la societa' consortile si prefigge di: a) gestire e coordinare l'esecuzione di tutte le prestazioni indicate nel contratto di appalto, nonche' le eventuali prestazioni e/o commesse supplementari che dovessero essere affidate nel corso dell'esecuzione del servizio; b) rappresentare le imprese consorziate nelle trattative per l'acquisizione di forniture o nella conclusione di accordi aventi ad oggetto il materiale da utilizzare per lo svolgimento delle attivita' oggetto del contratto di appalto; c) gestire, attraverso il proprio personale e procedere a tutti gli acquisti di materiale e stipulare contratti per subaffidamenti e subappalti; d) sostenere direttamente tutti i costi relativi alla fornitura dei servizi oggetto del contratto di appalto, compresa l'assunzione di personale dipendente ; e) addebitare pro quota in capo alle societa' consorziate tutti i costi sostenuti per l'espletamento dei servizi oggetto del contratto di appalto; f) predisporre idonei strumenti onde consentire efficaci e solleciti scambi di informazione tra i soci consorziati in merito all'esecuzione del contratto di appalto; g) svolgere tutte le attivita' che siano strettamente connesse a quelle precedentemente elencate che siano necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi predetti, avente per oggetto il perseguimento di tale finalita'. Il tutto nei limiti fissati dalla legge. La societa' consortile potra' inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo sociale, ivi compresa, fra l'altro, la stipulazione con qualsiasi persona fisica o giuridica, societa', ente, nazionale od estero, di aperture di credito , anticipazioni bancarie, sconti, fidi bancari, mutui ed in genere ogni operazione di finanziamento ed assicurazione. La societa' consortile potra' partecipare a societa', istituti, associazioni ed organismi anche consortili, in qualsiasi forma costituiti, le cui finalita' non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti nello statuto. Sono altresi' escluse e non possono essere esercitate neppure in via non prevalente, le attivita' finanziarie riservate.
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