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Le attivita' di seguito indicate da svolgersi valendosi principalmente dell'attivita' dei soci cooperatori e delle persone considerate svantaggiate a norma dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 alla lettera b). La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso l'attivita' di somministrazione al pubblico di cibi e bevande oltre a condurre tutte le attivita' per conto terzi e servizi per enti pubblici e privati nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa e sociale di persone svantaggiate, in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) dei lavoratori impiegati in attivita' produttive, che compatibilmente con il loro stato soggettivo saranno in prevalenza socie della cooperativa ai sensi dell'art. 4 della legge 381/91. In relazione a cio' la cooperativa puo' stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, svolgere le seguenti attivita': a)preparazione e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di singoli e di comunita'. Tali attivita' saranno realizzate attraverso la gestione di ristoranti e bar ma potranno anche essere realizzate nell'ambito della ristorazione collettiva tramite la gestione di mense. B) realizzazione di servizi di catering, preparazione di banchetti, distribuzione e consegna di prodotti alimentari e bevande a domicilio, anche per conto di terzi. B)produzione, lavorazione, distribuzione e commercializzazione di prodotti di gastronomia, pasticceria, pasti da asporto. C)promozione, organizzazione e realizzazione di attivita' culturali, di aggregazione sociale, ricreazione e tempo libero in genere. Organizzazione e realizzazione di eventi, spettacoli, festival, iniziative musicali e di audio e video comunicazione. D) promozione, organizzazione e realizzazione di corsi con particolare attenzione alle tematiche legate alla sensibilizzazione alla sana alimentazione, al consumo di prodotti di qualita', alla promozione delle produzioni locali e di nicchia. E) promozione, organizzazione e realizzazione di corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonche' alla formazione cooperativistica, anche con il contributo dell'unione europea, degli enti pubblici e privati in genere e/o singoli; f) promozione di quanto descritto nei precedenti punti, finalizzandolo all'elevazione della dignita' delle persone in stato di difficolta' sociale. La cooperativa potra' svolgere altra attivita' connessa o affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonche' tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: a) istituire o gestire strutture necessarie per l'espletamento delle attivita' sociali; b) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese, che svolgano attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale; c) dare adesione e partecipazioni ad enti e organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvigionamenti ed il credito; d) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito da parte dei soci, degli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; e) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale; f) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale. 5. 2 ai fini della realizzazione delle attivita' di cui al presente articolo e per favorire e tutelare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la cooperativa puo' raccogliere, presso questi, purche' iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalita' di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dal consiglio di amministrazione; il tutto in conformita' alle disposizioni della legge fiscale, bancaria ed ai provvedimenti delle autorita' monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci.
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