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Ii consorzio si propone di istituire un'organizzazione comune per la disciplina e per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attivita' delle societa' consorziate in ordine a: - la commercializzazione (all'ingrosso, al dettaglio, a domicilio, per corrispondenza, su rete internet) sia in italia, che all'estero, in via diretta e/o indiretta per conto proprio e/o di terzi, di prodotti editoriali e/o multimediali, ed in particolare di libri, cd-rom e floppy disk, testi, pubblicazioni, stampe, riviste, periodici e stampati di carattere professionale, universitario, letterario, musicale, scientifico, narrativo e di ogni altro genere culturale e vario; - l'attivita' di ideazione, realizzazione e sviluppo di servizi inerenti o accessori al commercio elettronico; - la commercializzazione, la locazione, la realizzazione e la vendita con o senza deposito di spazi pubblicitari di qualsiasi natura sia reperiti direttamente sia su mandato o commissione di altre organizzazioni italiane e straniere; - la ricerca, lo sviluppo, la commercializzazione, l'acquisto, la vendita e la locazione, la brevettazione, di tutte le opere dell'ingegno in particolar modo legate, anche se non via esclusiva, al mondo della tecnologia e dell'informatica e della telecomunicazione; - l'elaborazione, la riclassificazione e la trasmissione elettronica dei dati editoriali, l'attivita' delle banche dati di natura editoriale, la predisposizione di statistiche commerciali. Pertanto, l'oggetto del consorzio e': i) di fungere da nucleo centrale per i consorziati in ordine alla stipula di contratti (i cd. Contratti consortili) con gli editori in nome proprio e/o per conto dei singoli consorziati; ii) di costituirsi unico interlocutore nei confronti degli editori; iii) contattare le case editrici, le organizzazioni editoriali nonche' i venditori di libri sia on line sia attraverso librerie di proprieta' o in franchising et similia poste in italia e/o all'estero; iv) definire tutti quegli accordi utili e necessari al fine di stipulare contratti consortili validi per tutti i consorziati, salvo particolari casi da esaminare di volta in volta; v) stipulare contratti consortili, convenzioni e tutti gli altri atti contrattuali nell'interesse proprio e/o dei consorziati per la realizzazione dell'oggetto consortile; vi) vigilare affinche' le attivita' poste in essere in esecuzione degli obblighi contrattuali assunti dal consorzio siano svolte dai consorziati nel rispetto delle norme ed in conformita' ai contratti consortili nonche' per converso, riferire ai consorziati l'esito di tutte le attivita' esterne svolte in relazione all'oggetto consortile; vii) disciplinare i rapporti che intercorreranno tra il consorzio e/o tra i singoli consorziati e le case editrici ed organizzazioni editoriali; viii) garantire che tutti i consorziati, salvo particolari casi da esaminare di volta in volta, abbiano lo stesso trattamento economico da parte delle case editrici contattate e contattande; ix) garantire la competenza territoriale (data per le vendite on-line dal luogo di consegna dei prodotti editoriale e/o multimediali) della promozione, della distribuzione e della vendita libraria, salvo patti contrari fra consorziati autorizzati dall'assemblea consortile; x) prestare i servizi di interesse comune quali di volta in volta indicati da apposite delibere del consiglio d'amministrazione; xi) assistere i consorziati in ogni controversia fra questi e le case editrici con le quali sono stipulati contratti consortili; xii) gestire la fatturazione centralizzata in nome e/o per conto dei consorziati; xiii) svolgere in proprio tutto quanto previsto nel punto 2. 1. Che precede. Ai soli fini della realizzazione dell'oggetto consortile il consorzio puo' avvalersi dei media quali emittenti televisive, radio e giornali, contrarre concessioni a carattere temporaneo e permanente con enti privati o pubblici di aree di impianti occorrenti per lo svolgimento dell'attivita' sociale, stipulare con i predetti enti convenzioni per prestazioni rientranti nel proprio oggetto sociale. Il consorzio potra', infine, - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare o finanziaria (nel rispetto delle della normativa vigente) funzionalmente connessa con il raggiungimento dell'oggetto consortile, compresa l'assunzione di quote e di partecipazioni in altri soggetti aventi oggetto analogo, affine o complementare. Sono comunque escluse dall'oggetto consortile le attivita' riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle societa' di intermediazione mobiliare di cui al d. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, di mediazione creditizia e di agenzia in attivita' finanziaria, le attivita' professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attivita' che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dal consorzio. Il consorzio, come tale, non persegue scopi di lucro e, percio', non potra' distribuire utili e neppure avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese associate, neanche in caso di scioglimento del consorzio.
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