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Articolo 4) - oggetto - la cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci di cui al successivo articolo 5), ha per oggetto l'esercizio dell'attivita' di costruzione senza fine di lucro, con o senza contributo dello stato o di altri enti pubblici, di case popolari ed economiche da assegnare esclusivamente ai soci aventi i requisiti stabiliti dalle leggi sull'edilizia economica e popolare, in proprieta' individuale, oppure in locazione anche con patto di futura vendita, ovvero in uso esclusivo se trattasi di programmi a proprieta' indivisa, essendo in tali casi vietata la cessione in proprieta' degli alloggi ai soci, salva l'autorizzazione prevista dall'art. 18 della legge n. 179/1992. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la cooperativa potra': - acquistare in diritto di proprieta' o in diritto di superficie o in altro diritto reale aree e/o fabbricati anche non ultimati; - acquistare in proprieta' o in diritto di superficie aree anche all'interno di piani di zona per l edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 167 e successive modifiche e integrazioni; - stipulare le relative convenzioni ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971 numero 865 e degli articoli 17 e 18 del d. P. R. N. 380 del 6 giugno 2001 e di tutte le leggi tempo per tempo vigenti in materia; - eseguire le opere di urbanizzazione ordinarie e straordinarie ammesse a scomputo degli oneri concessori ordinari nella piena e totale osservanza della normativa vigente in tema di lavori pubblici (d. L. Vo n. 163/2006 e ss. Mm. E ii. ) in relazione alla tipologia e alle caratteristiche delle singole opere ed in particolare la cooperativa potra': a) predisporre il complesso della documentazione necessaria per le procedure di affidamento relative all'esecuzione delle opere di cui sopra ai sensi della normativa suddetta ed eventuali ulteriori modifiche e/o integrazioni; b) procedere all'affidamento degli appalti per la realizzazione di dette opere; c) consegnare dette opere a roma capitale una volta ultimate e collaudate, provvedendo alla loro manutenzione ove richiesta; d) stipulare le relative convenzioni integrative anche ex art. 35 della legge n. 865/1971 ovvero ai sensi dell'articolo 16 comma 2 del d. P. R. 380/2001; - provvedere alle costruzioni o in economia o mediante appalti, licitazioni e simili, assicurando agli insediamenti abitativi anche i servizi necessari, attraverso la costruzione di locali destinati ad uso diverso dalla abitazione da attribuire in proprieta' o in locazione a soci e non soci, o l alienazione delle aree relative a terzi che realizzino i predetti servizi; - contrarre mutui ipotecari, chiedere contributi, e fare ogni altra operazione immobiliare, mobiliare, locativa, ipotecaria utile o necessaria per il raggiungimento dello scopo sociale ivi compreso rilasciare garanzie fidejussorie nell'interesse dei propri soci e di altri enti mutualistici cui partecipi la cooperativa o facenti parte dello stesso ente mutualistico e nei limiti di legge con esclusione della raccolta del pubblico risparmio; - alienare, nei limiti e con le modalita' di legge, quelle parti di immobili che risultassero esuberanti; - partecipare ad associazioni, consorzi o altre organizzazioni aventi scopo affine al proprio, purche' non ne risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.
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