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Art. 4 (oggetto sociale) la societa' cooperativa, considerata l'attivita' mutualistica della stessa nonche' degli interessi dei soci, come indicati all'art. 3, ha per oggetto l'acquisizione, la ristrutturazione di manufatti preesistenti e /o la costruzione ex novo di alloggi di residenza abitativa, agevolata e non, e pedissequa assegnazione ai propri soci in proprieta' indivisa e/o singola, ovvero al prezzo di costo. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi comprese tutte le operazioni finanziarie, mobiliari o immobiliari; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese aventi oggetto affine al proprio a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. I finanziamenti effettuati dai soci si intendono infruttiferi di interessi salvo diverso accordo. Art. 3 (scopo mutualistico) la societa' cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza fine di speculazione privata. Essa ha lo scopo di soddisfare i bisogni abitativi dei soci a condizioni economiche, qualitative e di garanzia migliori rispetto a quelle ottenibili sul mercato. La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto l'assegnazione in godimento o in proprieta', esclusivamente ai soci, di immobili abitativi e relative pertinenze realizzati direttamente, acquistati, ristrutturati o in qualsiasi forma acquisiti dalla cooperativa secondo quanto disposto dal presente statuto e dal regolamento interno, salva la facolta' di stipulare contratti di locazione anche con terzi, in via accessoria, sulla base di obblighi previsti negli atti e nelle convenzioni conseguenti all'assegnazione di aree edificabili. Le aree temporaneamente non interessate dalle edificazioni potranno essere assegnate in godimento ai soci ad uso parcheggio auto o orto. Conseguentemente pur operando principalmente con i propri soci, la cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci, purche' cio' non comporti la perdita del requisito della mutualita' prevalente. I tempi e le condizioni di tali rapporti sono stabiliti dall'organo amministrativo, in relazione alle esigenze della cooperativa. La mutualita' prevalente sara' documentata in nota integrativa mediante evidenziazione contabile degli elementi di cui all'articolo 2513 del codice civile.
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