Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa' ha per oggetto, in via assolutamente prevalente: = l'esercizio dell'attivita' di bowling, sala giochi, bar, tavola fredda, nonche' gestione e vendita di alberghi, pensioni, saloni di ritrovo con refezione, caffe', bar, boutiques e negozi, ristoranti, servizi di guardaroba, sale da ballo, dancings, parcheggi, campings, chalets marini, complessi sportivi di ogni tipo e quant'altro connesso con l'attivita' del turismo; = il commercio in qualsiasi forma anche online di attrezzature, materiale elettrico, elettronico ed informatico, nonche' di mobili, arredi ed articoli per la casa in genere. La societa' potra' altresi' compiere, in modo non prevalente e al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni che l'organo amministrativo riterra' necessarie od utili, e cosi', tra l'altro: - compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari; - ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, societa' e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; - assumere partecipazioni ed interessenze in societa' ed imprese aventi scopi analoghi od affini e comunque connessi al proprio; detta assunzione avverra': a)= non in via prevalente b)= non rispetto al pubblico c)= a titolo di stabile investimento e non di collocamento; - partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese aventi scopi analoghi o affini. Restano, comunque, espressamente escluse dal presente oggetto sociale la raccolta, la sollecitazione del pubblico risparmio, l'esercizio in via prevalente delle attivita' di cui all'articolo 4, comma secondo, del decreto legge 3 maggio 1991 n. 143, coordinato con la legge n. 197 del 5 luglio 1991, lo svolgimento nei confronti del pubblico delle attivita' di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, l'erogazione del credito al consumo, nonche' delle attivita' di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e delle altre attivita' professionali riservate, da leggi o altre disposizioni normative speciali, a soggetti iscritti in specifici albi o aventi specifici requisiti.
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