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Art. 4 di statuto= la societa' ha per oggetto esclusivo (1) l'acquisto a titolo oneroso da banche, nell'ambito di una o piu' operazioni di emissione (per tali intendendosi sia singole operazioni sia programmi di emissione) di obbligazioni bancarie garantite realizzate ai sensi dell'art. 7-bis della legge n. 130 del 30 aprile 1999 ("legge 130/99"), di: (i) crediti fondiari e ipotecari, (ii) crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche individuati in blocco, (iii) titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura, (iv) ulteriori attivi idonei o attivi idonei integrativi che siano consentiti dalla predetta disciplina, attraverso l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti e (2) la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche cedenti ovvero da altre. In conformita' alle predette disposizioni di legge, i crediti ed i titoli acquistati dalla societa' e le somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell'art. 1180 del codice civile, dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite di cui al comma 1 dell'art. 7-bis della legge 130/99, a beneficio dei quali la societa' abbia prestato garanzia, delle controparti dei contratti derivati con finalita' di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli acquistati e degli altri contratti accessori, nonche' al pagamento degli altri costi dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti di cui al comma 1 dell'art. 7-bis della legge 130/99. In conformita' alle disposizioni della legge 130/99, i crediti ed i titoli acquistati dalla societa' relativi a ciascuna operazione o programma di emissione relativi a ciascuna operazione o programma di emissione unitamente ai saldi dei conti aperti a nome della societa' presso banche italiane costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della societa' e da quelli relativi alle altre operazioni o programmi di emissione, sul quale non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori delle obbligazioni bancarie garantite emesse e dagli ulteriori creditori di cui al periodo precedente. Nei limiti consentiti dalle disposizioni della legge 130/99 e dalle relative disposizioni attuative, la societa' puo' compiere le operazioni accessorie da stipularsi per la prestazione delle garanzie e il buon fine delle operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite cui partecipi, o comunque strumentali al conseguimento del proprio oggetto sociale, nonche' operazioni di reinvestimento, in conformita' alla normativa, in altre attivita' finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione dei crediti e dei titoli acquistati non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite e per il pagamento dei costi dell'operazione. Nell'ambito delle operazioni cui partecipa e con le modalita' e nel rispetto delle norme di legge, la societa' potra' incaricare soggetti terzi della riscossione dei crediti acquistati e per la prestazione dei servizi di cassa e di pagamento.
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