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Assenza di scopo di lucro e principi ispiratori 1. La societa' ha per scopo l'esercizio, la promozione e la diffusione dell'attivita' sportiva dilettantistica, come disciplinata dal d. Lgs. 36/2021, e s. M. I, 2. La societa' non ha scopo di lucro, neanche indiretto; conseguentemente e' esclusa ogni forma di distribuzione, anche indiretta, di utili, proventi o avanzi di gestione, nonche' di fondi e riserve, comunque denominati, o di capitale, in favore di soci, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, durante la vita della societa', salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali utili di esercizio saranno integralmente destinati allo svolgimento dell'attivita' statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. 3. La societa', i suoi soci, i dirigenti ed i tesserati della stessa, in applicazione di quanto previsto dalla nota del dipartimento per lo sport c/o la presidenza del consiglio di ministri del 21/02/2025 n. 0002787-p, sono tenuti ad osservare i principi previsti dagli statuti del coni e cip, rispettivamente agli articoli 29 e 33, e s. M. I. , con particolare riferimento ai principi di democraticita' e pari opportunita', come previsti e richiamati nell'articolo 7 del decreto legislativo 36/21, nonche' ai principi della lealta' sportiva e gli ulteriori principi, norme e consuetudini sportive del coni e del cip, salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport. Oggetto sociale 1. La societa', ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche, sia a livello agonistico che amatoriale, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica, nelle discipline sportive individuate dal regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, con particolare riferimento - ma non in via esclusiva - alle discipline sportive della pallacanestro, della pallacanestro 3 contro 3 e del beach basket, cosi' come regolamentate dalla federazione italiana pallacanestro, alla quale si affiliera', e di cui accetta lo statuto ed i regolamenti. 2. Con delibera dell'organo amministrativo, da ratificarsi da parte dell'assemblea ordinaria dei soci, l'associazione potra' ampliare la propria attivita' anche in relazione ad altre discipline sportive, anche paralimpiche e potra' deliberare di affiliarsi anche ad altre federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, purche' tali affiliazioni siano compatibili con l'affiliazione principale alla federazione italiana pallacanestro, e nel rispetto delle norme e dei regolamenti sportivi del coni e del cip. 3. Nel perseguimento dello scopo ed oggetto sociale, ed a mero titolo esemplificativo, l'associazione potra': a) costituire squadre agonistiche di atleti, onde consentire la partecipazione degli atleti e delle squadre alle manifestazioni sportive indette dalle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva cui intende affiliarsi, nonche' dagli organismi sportivi internazionali; b) organizzare e gestire l'attivita' didattica per l'avviamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle discipline sportive praticate, nonche' corsi di attivita' sportive, preparazione atletica, attivita' fisiche, motorie, psicomotricita', e camps; c) organizzare e promuovere gare, tornei e ogni altra attivita' agonistica in genere a essa collegata, rivolte sia ai giovani che agli adulti, con le finalita' e con l'osservanza delle norme e delle direttive degli organismi sportivi riconosciuti ai quali intendera' affiliarsi; d) organizzare e gestire ogni forma di attivita' sportiva, sia agonistica che ricreativa, e ogni altra forma di attivita' motoria idonea a promuovere la pratica e la diffusione dello sport dilettantistico; attivita' diverse, secondarie e strumentali 1. La societa' potra', ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, d. Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni, esercitare attivita' diverse da quelle di cui all'articolo precedente, a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attivita' istituzionali, secondo i criteri ed i limiti determinati dalla legge. 2. In particolare, l'associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potra': - esercitare attivita' commerciali a supporto dell'attivita' sportiva dilettantistica esercitata in via principale, ivi comprese prestazioni di natura promo-pubblicitaria e di sponsorizzazione; - cedere ed acquistare diritti legati alla formazione degli atleti; - costituire, gestire e condurre impianti e strutture sportive, sia di proprieta' che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici; - gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, posti di ristoro, bar, attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e attivita' ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali dei propri tesserati e dei frequentatori degli impianti sportivi medesimi; - esercitare, all'interno degli impianti sportivi gestiti, attivita' di commercio di articoli, attrezzature e abbigliamento sportivi, nonche' centri estetici e/o comunque finalizzati al benessere degli utilizzatori e frequentatori degli impianti sportivi gestiti e attivita' di medicina sportiva, riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa; - organizzare e gestire attivita', servizi ed iniziative culturali e turistiche legate e/o collegate all'attivita' sportiva dilettantistica, ovvero finalizzate alla promozione dei valori dello sport dilettantistico e alla conoscenza delle discipline sportive, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualita' della vita, compresi convegni, seminari, mostre ed eventi di spettacolo; - svolgere attivita' editoriale: pubblicare e diffondere newsletters, riviste, periodici, risultati di studi e ricerche, pubblicare atti di convegni e di seminari allo scopo di approfondire, discutere e divulgare i temi connessi ai propri scopi associativi; - esercitare attivita' ricreativa in favore dei propri soci, simpatizzanti, e dei tesserati dell'organismo di affiliazione cui si iscrivera'; - organizzare, coordinare e gestire i rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attivita' di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione di nuove concessioni per l'esercizio dell'attivita' sportiva e ricreativa. - svolgere tutte le attivita' necessarie o utili al perseguimento degli scopi sociali. 3. Per il raggiungimento degli scopi sociali, la societa' potra' svolgere ogni attivita', anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di strutture sportive, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonche' l'acquisto d'immobili da destinare ad attivita' sportive. Potra' acquisire, anche in regime di affitto, cedere o concedere in affitto aziende o rami di esse ed esercitare, con finalita' di autofinanziamento e senza scopi di lucro, attivita' di natura commerciale, rispettando le normative amministrative e fiscali vigenti, attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati a carattere locale, nazionale ed internazionale, assumere mutui e finanziamenti, anche fondiari, concedere, nell'interesse proprio e delle societa' ed imprese nelle quali ha assunto partecipazioni ed interessenze , garanzie, anche reali, fidejussioni ed avalli; 4. La societa' potra' anche assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese, societa' o consorzi aventi un oggetto analogo, affine o connesso al proprio o che siano ritenute necessarie ed utili al conseguimento dell'oggetto sociale, nonche' costituire raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti, licitazioni private effettuate da enti pubblici e privati per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attivita'. 5. La societa' non puo' comunque, senza avere assunto le caratteristiche prescritte - se non ove lecito in via non prevalente e a servizio dell'oggetto principale - svolgere le attivita' e compiere le operazioni rientranti nelle particolari categorie di imprese il cui esercizio e' soggetto a regimi legali e amministrativi speciali o riservati, che si hanno qui come riprodotti per relationem quali corrispondenti esclusioni e restrizioni espresse, i quali impongano caratteristiche, non proprie di questa societa', o incompatibili con la stessa.
Parole chiaveIn base alla codifica ATECO, il codice 93.19.10 rappresenta: Attività di organizzazioni ed enti sportivi e promozione di eventi sportivi.
L'ammontare del capitale sociale è 10.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2025.