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Articolo 3 - la societa' ha per oggetto le seguenti attivita': la societa' - richiamandosi ai principi ed alle prescrizioni di cui al gia' citato art. 90, commi 17 e 18, della l. 289/2002 e volendo aderire alla federazione italiana gioco bridge - si prefigge ed ha per oggetto sociale la pratica e la diffusione, per fini sportivi dilettantistici e senza scopo di lucro, del gioco del bridge. La societa' curera', in particolare, l'organizzazione della predetta attivita' sportiva bridgistica, ivi compresa l'attivita' didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del gioco del bridge, anche mettendo a disposizione in prestito agli associati libri e pubblicazioni. Per il raggiungimento di tali scopi la societa': a) si impegna a fare osservare dai propri componenti lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni della federazione italiana gioco bridge; b) cura il collegamento con le associazioni e societa' similari esistenti su territorio provinciale, regionale e nazionale; c) porta a conoscenza dei suoi associati le norme che disciplinano il gioco del bridge, secondo le decisioni adottate sul piano nazionale dalla f. I. G. B. E su quello internazionale dagli organi competenti e ne cura l'osservanza; d) organizza e dirige le competizioni sportive sia di propria iniziativa sia per delega della f. I. G. B. ; qualora le manifestazioni abbiano carattere provinciale, regionale o nazionale, esse dovranno essere preventivamente approvate dalla f. I. G. B. ; e) svolge in campo bridgistico ogni attivita' diretta al raggiungimento dei fini suddetti, promuovendo e pubblicizzando, direttamente o a mezzo terzi, la sua attivita' ed immagine utilizzando modelli ed ambienti. Al solo fine dell'attuazione dell'oggetto sociale e del conseguimento degli scopi sociali, la societa' potra': - non in via prevalente e senza che cio' possa costituire esercizio professionale nei confronti del pubblico - compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario, ritenuta utili necessaria o pertinente, ivi compresi investimenti connessi all'acquisto, ristrutturazione e ammodernamento delle strutture ove viene svolta l'attivita' sportiva e delle necessarie attrezzature; contrarre mutui e finanziamenti in genere, compiere tutte le necessarie operazioni presso banche, uffici pubblici e privati, assumere e cedere, senza fine di collocamento, partecipazioni ed interessenze in altre imprese o societa' italiane o estere, comunque organizzate, costituite o costituende, aventi attivita' affini o complementari, nei limiti previsti dall'art. 2361 del codice civile.
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