Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La cooperativa basa la propria attivita' sui principi della mutualita' e della libera cooperazione. Lo scambio mutualistico consiste nel fornire ai soci beni, servizi a condizioni piu' vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato. Essa e' costituita da soci cooperatori che intendono apportare nell'impresa comune la propria attivita' lavorativa con lo scopo di assicurarsi continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La cooperativa, nello svolgimento della propria attivita', potra' avvalersi anche del lavoro di terzi non soci. La cooperativa ha per oggetto: a) l'espletamento di studi di ricerca sociale e di mercato, di sperimentazioni commerciali, di analisi di laboratorio psicoattitudinale, di consulenza e assistenza tecnica, di selezione e formazione del personale; b) la gestione di centri meccanografici e contabili o di altri servizi amministrativi; c) la consulenza e l'assistenza fiscale, contabile, finanziaria, previdenziale e assistenziale, con espressa esclusione delle operazioni riservate alle attivita' professionali protette ai sensi di legge. La cooperativa potra', inoltre, e per sola indicazione semplificativa: - assumere partecipazioni in altre societa' aventi scopo analogo o affine al proprio con espressa esclusione ai fini di collocamento sul mercato; - effettuare l'acquisto, la installazione, il noleggio di impianti, macchinari ed attrezzature per il calcolo e l'elaborazione dei dati e comunque occorrenti alla cooperativa per svolgere i propri servizi; - costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies cod. Civ. ; - concedere avalli, fideiussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; - dare adesione e partecipazione a enti e organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare, sviluppare ed agevolare il movimento cooperativo, gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; - svolgere qualunque attivita' connessa e affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale. I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' sociale saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste piu' oltre per le delibere della medesima.
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