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La societa' ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attivita' che potranno essere esercitate sia in proprio che per conto di terzi e sia in italia che all'estero: 1. La costituzione, l'organizzazione, il coordinamento, la locazione e/o concessione in uso, la gestione per conto proprio e/o di terzi di poliambulatori per cure mediche specialistiche e non, per cure odontoiatriche in genere, di medicina preventiva e del lavoro, diagnostica e curativa nonche' gabinetti e/o centri di cura e diagnosi, centri benessere e di terapia del dolore, istituti di fisioterapia, istituti di estetica, solarium, istituti di chirurgia ambulatoriale, case di cura e di riposo, cliniche private e convenzionate, comunque collaterali e complementari alle precedenti; le singole prestazioni sanitarie saranno comunque affidate a persone e professionisti a cio' espressamente abilitati e quindi nel rispetto della legge 23 novembre 1939 n. 1815; 2. La societa' potra' altresi' promuovere, organizzare, coordinare e gestire: - servizi per la prevenzione e la cura, sia a carattere ambulatoriale, che in degenza, delle malattie della bocca e dei denti, per interventi di chirurgia maxillofacciale, per la chirurgia estetica; centri per la diagnostica clinica strumentale e per la diagnostica per immagini a mezzo di macchinari e strumenti tecnologici di avanguardia; strutture di day surgery, relative alla possibilita' clinica, organizzativa e amministrativa di effettuare interventi chirurgici o anche procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive e seminvasive in regime di ricovero limitato alle sole ore del giorno, in anestesia locale, locoregionale o generale; 3. L'organizzazione ed il coordinamento del lavoro di personale paramedico e di medici professionisti regolarmente iscritti all'albo, attraverso l'acquisizione, la predisposizione, l'allestimento e la conservazione dei mezzi e delle strutture sanitarie necessarie e con l'ausilio di uno o piu' direttori sanitari, i quali svolgeranno le loro funzioni nel pieno rispetto delle norme in materia, il tutto senza contravvenire ai dettami della legge 23 novembre 1939 n. 1815; 4. Le prestazioni di servizi di segreteria, elaborazioni dati e servizi informatici; 5. La messa a disposizione di materiali, degli strumenti e delle apparecchiature necessari per l'attivita' medico-sanitaria e paramedica di tipo sia diagnostico che terapeutico, prevalentemente nei settori della anestesia e medicina genetica, angiologia, chirurgia generale, chirurgia estetica, chirurgia maxillofacciale, chimica, dermatologia, endocrinologia, farmaceutica, fisiokinesiterapia, ginecologia e ostetricia, igiene e profilassi odontoiatrica, medicina legale e delle assicurazioni, neurochirurgia, oculistica, ortottica, odontoiatria, ortopedia, ottica ed optometria, otorinolaringoiatra, radiologia, analisi ed esami clinici di qualunque tipo e specialita', visite mediche e specialistiche; 6. L'organizzazione di servizi di carattere medico-legale ed amministrativo con riguardo alla gestione dei sinistri ivi compresi tutti gli aspetti tecnico-legali e di contenzioso assicurativo, l'esazione ed il pagamento per conto di compagnie assicuratrici e dei clienti assistiti, il tutto con l'ausilio di professionisti abilitati e nel pieno rispetto della legge 23 novembre 1939 n. 1815; 7. Attivita' di educazione sanitaria da realizzarsi sul territorio nazionale e non, quali corsi professionali di preparazione e/o perfezionamento, pubblicazioni, sistemi audiovisivi, corsi di studi, seminari e corsi di formazione per laureandi, laureati, specializzandi e specializzati in materia sanitaria e odontoiatrica, meetings, convegni e attivita' congressuali, attivita' di promozione, informazione e formazione medico scientifica, finalizzati all'approfondimento dei metodi di prevenzione e cura delle malattie umane in genere, anche presso organismi pubblici e privati attingendo anche a finanziamenti pubblici sia nazionali che comunitari; 8. La gestione di palestre, centri per il fitness e per la cura del corpo e della persona in generale, il tutto sia con l'attuazione di tecniche manuali, che con l'utilizzo di tutti quegli strumenti e quelle apparecchiature che la scienza e la tecnologia metteranno a disposizione; 9. Per tali scopi la societa' potra' avvalersi dell'opera di professionisti mediante collaborazione autonoma di specialisti medici, tecnici o legali dei vari settori abilitati all'esercizio della professione, con nomina di un medico responsabile, tutto nel rispetto della legge 23 novembre 1939 n. 1815 e pertanto non costituiscono oggetto della societa' attivita' professionali riservate ai professionisti iscritti negli albi previsti dalla legge; 10. Il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di materiale odontotecnico, odontoiatrico e di attrezzature sanitarie in genere, materiali e di impianti per la cura della salute, per l'igiene e per l'integrita' fisica, per la salubrita' ed il risanamento degli ambienti di vita e di lavoro, per la sicurezza in genere, per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, per la protezione individuale e collettiva, per la rilevazione di elementi nocivi, per la difesa dell'ambiente da ogni forma di inquinamento; apparecchiature estetiche e fisioterapiche, biancheria professionale, macchinari e attrezzature per palestre, apparecchiature elettromedicali, protesi nonche' di prodotti, farmaceutici, chimici, omeopatici, cosmetologici, di erboristeria ed agroalimentari, dietetici e di estetica, prodotti tricologici, cosmetici, di profumeria, sanitari, medicali, ortopedici e quant'altro possa essere connesso con le attivita' svolte e richieste per la cura, il benessere e l'aspetto della persona, il tutto fermo restando il principio della personalita' delle prestazioni sanitarie che saranno sempre e comunque eseguite da un professionista abilitato; 11. La stipulazione di convenzioni con le universita', gli enti locali, le strutture sanitarie private e/o pubbliche in genere e gli istituti o centri di ricerca scientifica, onde favorire la realizzazione degli scopi di cui ai punti precedenti; 12. La societa' potra' affiliare persone fisiche, giuridiche e societa' di persone e/o capitale anche ma non solo attraverso la formula del franchising su tutto il territorio della repubblica italiana nonche' all'estero e quindi potra' stipulare contratti per affari in partecipazione sia come associante che come associato nonche' contratti di franchising sia come franchisor che franchisee; 13. L'assunzione o la concessione di mandati, di rappresentanze ed attivita' di agenzia con o senza deposito; studi di fattibilita' e di progettazione tecnica. La societa', nei limiti fissati dalle leggi vigenti ed in particolare dalle leggi 2 gennaio 1991 n. 1, 5 luglio 1991 n. 197 e dal d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, potra' svolgere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e commerciali necessarie od utili per il raggiungimento dello scopo sociale. La societa' potra' inoltre, in forma non prevalente ed escluso il fine di collocamento, assumere partecipazioni o cointeressenze in altre societa' che abbiano scopi analoghi, affini o complementari al proprio nonche' prestare fidejussioni e garanzie anche reali a favore di terzi.
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