Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Articolo 4 statuto la societa' consortile ha per oggetto: - l'esercizio di servizi di linea per il trasporto di persone; - l'esercizio di servizi di trasporto scolastici; - l'esercizio di servizi di noleggio con il conducente; - l'esercizio di servizi di trasporto di persone a ridotta capacita' motoria; - l'esercizio di servizi di trasporto persone a domanda; - la gestione delle attivita' connesse alla sosta ed alla mobilita' delle cose, mezzi, persone, quali aree e luoghi attrezzati per l'attracco e la sosta di mezzi, rimessaggio, rimozione forzata, ristoro passeggeri ed operatori; - la gestione di commercializzazione dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico e per altri servizi, la distribuzione a terzi rivenditori di titoli di viaggio ed altri documenti, nonche' l'informazione alla clientela ed altri servizi accessori; - la gestione della pubblicita' su tutti gli spazi disponibili su mezzi di trasporto, strumenti, aree dedicate alla sosta ed alla mobilita'; - la promozione, prestazione e gestione di attivita' turistiche; - la progettazione, fornitura e gestione di sistemi, tecnologie, indagini, rilevazioni, statistiche, anche a terzi, legate al traffico, alla mobilita' ed alla sosta in genere; - l'attivita' di pulizia, igienizzazione e sanificazione veicoli, ed ambienti, anche per conto di terzi; - l'attivita' di verifica, controllo e sorveglianza dei titoli di viaggio e la relativa attivita' sanzionatoria; - l'attivita' di manutenzione veicoli; - l'esercizio in campo turistico dei servizi di agenzia e connessi, tra cui l'attivita' di agenzia di viaggio e "tour operator" con la prestazione di tutti i servizi annessi. La societa' consortile potra' compiere ogni operazione finanziaria, attiva o passiva, connessa o utile al proseguimento degli scopi sociali ad eccezione di quelle che comportino per la loro natura od entita' l'iscrizione della societa' consortile negli elenchi previsti dagli articolo 106 e 107 del d. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Resta espressamente esclusa anche ogni attivita' che implichi raccolta di risparmio tra il pubblico o la sua sollecitazione. La societa' consortile potra' compiere ogni altra operazione strettamente necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compreso acquisire a qualsiasi titolo la disponibilita' di beni immobiliari, con operazioni di acquisto, vendita, permuta o comodato, strumentali o correlate allo svolgimento delle attivita' sopra indicate relative al mercato della mobilita' di persone. La societa' consortile potra', inoltre, costituire, acquistare, vendere interessenze o partecipazioni in altre societa', societa' consortili, consorzi, imprese o associazioni in italia, aventi per oggetto attivita' connesse o strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. La societa' consortile, con deliberazione consiliare, potra' prestare ogni tipo di garanzia, sia personale che reale anche a favore di terzi.
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